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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2024.37, BB.2024.38, BP.2024.23, BP.2024.24 vom 25.03.2024

Hier finden Sie das Urteil BB.2024.37, BB.2024.38, BP.2024.23, BP.2024.24 vom 25.03.2024 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids BB.2024.37, BB.2024.38, BP.2024.23, BP.2024.24


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

BB.2024.37, BB.2024.38, BP.2024.23, BP.2024.24

Datum:

25.03.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;i; Apos;art; Apos;in; Apos;imputato; Tribunal; Tribunale; Apos;e; PolyReg; FINMA; Apos;obbligo; Apos;OAD; LFINMA; Corte; Apos;intermediario; Apos;attività; Apos;autore; Apos;affari; Secondo; Nella; LFINMA-; Anche; Apos;avv; Apos;accusa; Apos;ambito; Kommentar; Apos;operazione; Apos;smurfingapos;; Giusta

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 25 or;Art. 305 StGB ;Art. 7 OR ;Art. 9 OR ;

Kommentar:

Müller, Basler n. ad art. LRD; , Art. 6, 2022

Entscheid des Bundesstrafgerichts

SK.2022.33

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SK.2022.33

Sentenza del 25 marzo 2024

Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico,

Cancelliere Lorenzo Rapelli

Parti

1.       Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex,

 

2.       Dipartimento federale delle finanze, rappresentato dal Dr. Christian Heierli, capo del Servizio diritto penale, 

 

contro

A., difeso dall'avv. di fiducia Rossella Dressi Petrini.

Oggetto

Comunicazione d'informazioni false, violazione dell'obbligo di comunicazione

In fatto:

I. Procedura penale amministrativa

A. Il 20 marzo 2018, l'organismo di autodisciplina PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina (di seguito: OAD PolyReg) ha sporto denuncia presso il Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) nei confronti della società B. SA per sospetta comunicazione d'informazioni false in violazione dell'art. 45 LFINMA (cfr. act. DFF 10 1-22). 

B. Il 17 febbraio 2021 il DFF, dopo aver ottenuto tutti gli atti concernenti B. SA dall'OAD PolyReg, ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. per sospetto di comunicazione d'informazioni false (cfr. act. DFF 40 1). Il 5 giugno 2021 il citato Dipartimento ha esteso le ipotesi di reato anche alla sospetta violazione dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LRD (cfr. act. DFF 40 2).  

C. Nel processo verbale finale del 25 giugno 2021, il DFF è giunto alla conclusione che l'imputato andasse ritenuto colpevole di comunicazione di false informazioni ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa in data 3 agosto 2015, 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017, nonché di violazione dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LRD, reato commesso tra il 25 giugno 2015 ed il 17 aprile 2016 (cfr. act. DFF 80 1 e segg.).

D. Con scritto del 20 agosto 2021, l'imputato si è espresso in merito al contenuto del suddetto processo verbale per il tramite del suo difensore, chiedendo, in ordine lo stralcio dagli atti del procedimento, rispettivamente, nel caso in cui si fosse ritenuto procedere, preliminarmente l'interrogatorio di C., responsabile dell'OAD PolyReg all'epoca dei fatti e, nel merito, il suo proscioglimento da ogni e qualsiasi ipotesi accusatoria (cfr. act. DFF 80 41).

E. Mediante decisione di rinvio del 28 gennaio 2022, il DFF, dopo aver raccolto la documentazione fiscale e l'estratto del casellario giudiziale relativo ad A., ha respinto la richiesta di complemento istruttorio formulata dall'imputato, chiuso l'inchiesta e trasmesso gli atti procedurali alla Capogruppo del Servizio di diritto penale (cfr. act. DFF 80 47-51).

F. Il 2 febbraio 2022 il DFF ha emanato un decreto penale riconoscendo l'imputato colpevole di comunicazione d'informazioni false ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 3 agosto 2015, 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017 e di violazione dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LRD, infrazione commessa dal 25 giugno 2015 al 17 aprile 2016. L'imputato è stato condannato a una pena pecuniaria di 135 aliquote giornaliere di CHF 220, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di una multa di CHF 3'300.– e, per la violazione dell'obbligo di comunicazione, ad una multa di CHF 30'000.–, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di CHF 3'150.– (cfr. act. DFF 90 1-15).

G. A seguito dell'opposizione di A., il 15 giugno 2022, il DFF ha emesso una decisione penale ai sensi dell'art. 70 DPA nei suoi confronti (cfr. act. DFF 100 1 e segg.), riconoscendolo colpevole di comunicazione d'informazioni false ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 LFINMA (infrazione commessa ripetutamente il 3 agosto 2015, 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017) e di violazione dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LRD (per fatti intervenuti dal 25 giugno 2015 al 17 aprile 2016) e lo ha condannato a una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di CHF 220.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di una multa di CHF 15'000.–, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di CHF 4'380.– (cfr. act. DFF 100 1-37).

H. La predetta decisione penale è stata notificata all'imputato il 20 giugno 2022 (cfr. act. DFF 100 42).

I. Mediante scritto del 24 giugno 2022 (cfr. act. DFF 100 40), A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (in seguito: TPF).

J. Il DFF, in data 15 luglio 2022, ha inoltrato l'incartamento al MPC, proponendo anche, quale messa in stato di accusa subordinata, la condanna per negligenza (act. SK 4.100.003 e segg.).

K. Il 17 agosto 2022, il MPC ha trasmesso il dossier per giudizio al TPF con copia alla patrocinatrice dell'imputato (act. SK 4.100.001-002).

II. Procedura giudiziaria

A. Il 18 agosto 2022, il Presidente della Corte penale del TPF ha comunicato alle parti l'avviso di entrata del caso e la composizione della Corte (cfr. act. SK 4.110.001).

B. Il 26 settembre 2022 questo Giudice ha informato le parti in merito alle prove che sarebbero state assunte d'ufficio e le ha invitate a presentare, entro il 24 ottobre 2022, eventuali istanze probatorie (cfr. act. SK 4.400.001 e segg.). Con scritto del 30 settembre 2022, il DFF ha comunicato di non avere istanze probatorie da proporre (cfr. act. SK 4.511.001); in data 27 ottobre 2022, dopo aver ottenuto una proroga, la difesa ha a sua volta comunicato di rinunciare a presentare istanze probatorie (cfr. act. SK 4.521.002). Il MPC è rimasto silente.

C. Con decreto del 14 aprile 2023, la Direzione della procedura ha deciso l'acquisizione agli atti dell'estratto del casellario giudiziale svizzero dell'imputato, dell'estratto del casellario giudiziale italiano dell'imputato, dell'estratto dell'ufficio esecuzioni e fallimenti e della documentazione fiscale a far tempo dal 2019 relativi all'imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell'imputato (cfr. act. SK 4.250.004).

D. In data 14 settembre 2023 il DFF ha comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (cfr. act. SK 4.511.003). Con scritto di medesima data la difesa ha sollevato due questioni pregiudiziali (cfr. act. SK 4.521.004), segnatamente la violazione del principio ne bis in idem e del principio accusatorio, poi ribadite in aula (cfr. act. SK 4.720.003-004).

E. Dopo aver raccolto ulteriore documentazione in applicazione dell'art. 75 cpv. 2 DPA presso il MPC, il TPF, in data 20 settembre 2023 e 2 ottobre 2023, ha trasmesso alle parti copia degli atti acquisiti (verbale di interrogatorio di A. quale persona informata sui fatti del 18 aprile 2016; rapporto di analisi finanziaria forense dell'8 dicembre 2016 in una versione più leggibile; giornale delle operazioni di cambio di B. SA relativo al mese di luglio 2015; ordine di perquisizione e messa al sicuro emesso del 15 aprile 2016), unitamente agli scritti concernenti le questioni pregiudiziali ed ai mezzi di prova preannunciati con il decreto 18 aprile 2023 (cfr. act. SK 4.400.012-014).

F. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 27 ottobre 2023 a Bellinzona, presso la sede del TPF. L'imputato si è regolarmente presentato in aula.

G. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti:

Il DFF, ha chiesto che:

1. A. venga giudicato autore colpevole di:

a. comunicazione di informazioni false in violazione dell'art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 3 agosto 2015, 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017,

b. violazione dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LRD in relazione con l'art. 9 LRD, infrazione commessa dal 25 giugno 2015 al 17 aprile 2016.

2. A. venga condannato:

a. ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di CHF 240.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per comunicazione di informazioni false secondo il punto 1 lett. a),

b. al pagamento di una multa di CHF 15'000.– per violazione dell'obbligo di comunicazione secondo il punto 2 lett. b) e,

c. al pagamento delle spese procedurali del DFF per un totale di CHF 4'380 di cui alla decisione penale del 15 giugno 2022, a cui si aggiungono le spese per sostenere l'accusa di CHF 1'000,–, nonché la tassa di giustizia della procedura giudiziaria dinnanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale.

3. In caso di proscioglimento la tariffa oraria applicabile venga ridotta a CHF 230.–/h, non vengano considerate le posizioni riguardanti gli scambi con l'OAD FCT e  il numero di ore dedicate al mandato venga adeguatamente ridotto.

La difesa ha invece postulato:

1. Lo stralcio dagli atti in virtù del principio 'ne bis in idem' in merito al reato di violazione dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 e 2 LRD.

E in ogni caso:

2.

2.1. In via principale l'integrale proscioglimento per i reati di cui all'art. 45 LFINMA e all'art. 37 LRD.

2.2. In via subordinata la derubricazione del reato con quindi la condanna di A. per violazione di comunicazione di informazioni false alla FINMA secondo l'art. 45 cpv. 2 LFINMA e la condanna ad una multa non superiore a CHF 300.–.

2.3. In via subordinata la derubricazione del reato con quindi la condanna di A. per violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 cpv. 2 LRD e la condanna ad una multa non superiore a CHF 5'000.–.

3. Un indennizzo ai sensi dell'art. 99 DPA per l'importo di CHF 25'872.– corrispondenti alle spese di patrocinio generate dal presente procedimento.

H. In applicazione dell'art. 79 cpv. 2 DPA, alle parti viene intimata la sentenza motivata, non essendo necessaria la comunicazione orale del dispositivo, modalità peraltro accettata dalle parti.

III. Contesto fattuale

A. A. è giunto in Svizzera nei primi anni '90 per lavorare nel settore dei metalli preziosi. Ha poi lasciato il Paese per farvi rientro nel 2003, dopo aver ottenuto un permesso di lavoro per essere impiegato come fattorino presso la D. SA di U. (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.002). Dal casellario giudiziale italiano si evince che l'imputato ha subito una condanna per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, una per violazione delle norme per la repressione fiscale ed una terza per bancarotta fraudolenta (cfr. act. SK 4.231.1.004 - 005). In questo contesto egli è stato in carcere in Italia dall'11 settembre 1999 alla primavera del 2003 (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.006). A. ha seguito un corso di base LRD il 21 marzo 2014 e un corso di formazione continua LRD il 7 dicembre 2015 (cfr. act. DFF 10 120 e 373). Secondo l'ultima decisione di tassazione definitiva, nel 2020 il suo reddito lordo da attività lavorativa è stato di CHF 130'817.– . La sostanza netta dell'imputato ammontava invece a CHF 3'513'817.– (cfr. act. SK 4.231.2.049). Al dibattimento, l'imputato ha precisato di guadagnare attualmente CHF 10'000.– lordi su tredici mensilità (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.002).

B. Dal 14 ottobre 2014 l'imputato è stato Presidente del consiglio di amministrazione di B. SA, società anonima con sede a V. ed avente quale scopo sociale principale la negoziazione di valute ed il commercio di metalli preziosi, per poi divenirne amministratore unico dal 1° febbraio 2018 (cfr. act. DFF 30 66-67; verbale dibattimentale, act. SK 4.731.005). Dal 21 ottobre 2014 al 1° febbraio 2018, nel consiglio di amministrazione siedeva anche K., il quale ricopriva la carica di membro e, sino 27 luglio 2015, di responsabile LRD. Per quanto attiene al servizio interno di lotta contro il riciclaggio, l'imputato fungeva dapprima da supplente (cfr. act. DFF 10 244-245, 662 e 710), per poi rilevare il ruolo da K. divenendone l'unico responsabile fino al 2017 (cfr. act. 10 70, 588, 640, 690). B. SA, che disponeva di diversi uffici in cui venivano eseguiti cambi di valuta, è stata affiliata all'OAD PolyReg daI 21 novembre 2014 al 20 febbraio 2018 (cfr. act. DFF 101, 66 e 200; verbale dibattimentale, act. SK 4.731.005); attualmente è iscritta all'organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Canton Ticino (di seguito: OAD FCT; pagg. 30 11-12).

A partire dal 7 ottobre 2020, l'imputato figura anche quale presidente del consiglio di amministrazione di E. SA, società anonima con sede a V. iscritta al registro di commercio dal 14 dicembre 2016, la di cui ragione sociale è la negoziazione di valute ed il commercio di metalli preziosi. Dal 28 ottobre 2020 ne è diventato amministratore unico. Al momento della costituzione di E. SA, F. ricopriva la carica di presidente con diritto di firma individuale. K. era membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due con la presidente (cfr. Indice centrale delle ditte, < https://www.zefix.ch/ >; act. DFF 30 01-10). La società non è mai stata attiva (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.004).

C. Il 27 luglio 2015, a seguito di una segnalazione della FINMA, la società G. SA ha effettuato una revisione straordinaria presso B. SA su mandato dell'OAD PolyReg. Al revisore è in particolare stato chiesto di verificare due transazioni sospette intervenute il 25 giugno 2015 e che, secondo le ricevute di cambio, avrebbero dovuto aver luogo alle ore 17.39 e 17.40: la prima concernente l'importo di CHF 5'500.– e la seconda quello di CHF 2'750.– (cfr. act. DFF 10 664-665; 678; 315). G. SA ha osservato come le stesse non figurassero nella lista delle operazioni giornaliere (cfr. act. DFF 10 679-682) e presentassero un numero di operazione poco probabile (134 e 135). Per quanto concerne in particolare l'operazione di CHF 5'500.–, il rapporto faceva pure menzione del fatto che sullo scontrino mancassero l'intestazione e le generalità del cliente nonostante il superamento della soglia di identificazione. A seguito di ciò, G. SA ha pure scandagliato l'eventuale presenza di operazioni di cambio riconducibili all'intenzione di mantenersi sotto la soglia di controllo (cosiddetto 'smurfing'; cfr. act. DFF 10 679-682). Dal rapporto del revisore risulta segnatamente che, il 25 giugno 2015, nel sistema informatico sono state registrate delle operazioni di cambio ('anche 4/5') svoltesi a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, circostanza giudicata anomala in quanto il personale di B. SA sarebbe stato in misura di effettuare al massimo due transazioni al minuto (cfr. act. DFF 10 664). G. SA ha concluso che, in assenza di spiegazioni chiare da parte di A. il giorno del controllo e di una perizia tecnica, risultava difficile esprimersi in merito all'esistenza di pratiche di 'smurfing' presso B. SA (cfr. act. DFF 10 118 e 664-667).

D. Il 4 agosto 2015 l'OAD PolyReg si è visto recapitare due scritti non datati da B. SA.

Nel primo dei due A. ha segnatamente asserito che 'il revisore mi ha riferito di aver notato che alcune operazioni parevano registrate in blocco (nello specifico, più operazioni erano registrate nello stesso orario tanto da apparire effettuate simultaneamente) […], tali blocchi di operazioni si riferiscono alla mensilità di giugno 2015. Durante questo mese abbiamo avuto dei malfunzionamenti del sistema informatico. Tali guasti non ci permettevano di registrare all'istante le operazioni, talché le predette venivano registrate in blocco negli attimi in cui il sistema riprendeva a funzionare correttamente. Va da sé che a quel punto il sistema registrava l'orario dell'inserimento e non quello dell'operazione. Si è trattato quindi della conseguenza di un semplice guasto, successivamente risolto. Tanto è vero che nelle altre mensilità (precedenti e successive) non compare la stessa problematica (ogni operazione è stata registrata nel file nell'istante stesso in cui è stata effettuata)' (cfr. act. DFF 10 657).

Nel secondo scritto l'imputato si è espresso in merito agli scontrini relativi alle transazioni del 25 giugno 2015 (rubricati con i numeri di operazione 134 e 135), ammettendo che gli stessi erano effettivamente riconducibili ad un'operazione in cui un suo collaboratore 'aveva suddiviso il cambio di CHF 5'500.– in 2 cambi di CHF 2'750.– ciascuno'. L'imputato ha affermato che 'l'inesperienza e la leggerezza del mio ex dipendente hanno causato un'irregolarità che mai sarebbe stata compiuta né dal sottoscritto né dagli altri miei dipendenti' (cfr. act. DFF 10 658-660).

E. In data 7 agosto 2015, I'OAD PolyReg ha aperto una procedura di sanzione contro la società, comminando a B. SA una multa di CHF 1'500.– (cfr. act. DFF 10 511-516).

F. Nel frattempo, nell'ambito di un'indagine condotta nei confronti di H. (negli stralci di interrogatorio talvolta anche: H.) per titolo di sospetta attività di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis CP, il MPC ha ipotizzato, sulla base degli elementi emersi, che nel periodo tra il 2014 e il 2015 in seno a B. SA fossero state effettuate delle operazioni di cambio di valuta in violazione delle disposizioni legali relative all'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto. In questo contesto, il MPC ha effettuato delle perquisizioni presso B. SA in data 18 aprile 2016, 20 aprile 2016 e 27 maggio 2016. Queste misure hanno permesso di sequestrare diversa documentazione pertinente per l'inchiesta penale (cfr. act. DFF 10 120-127), tra cui un elenco delle transazioni intervenute, tra l'altro il 25 giugno 2015 (cfr. allegato n. 2 al 'Rapporto Analisi Finanziaria Forense (FFA)' deIl'8 dicembre 2016 [di seguito: rapporto FFA]; act. DFF 10 135 e 140-152). Tali transazioni (operazioni n. 1270 a 1437) corrispondono a quelle registrate 'in blocco' e risultanti dall'allegato n. 2 al rapporto del 27 luglio 2015 di G. SA (operazioni n. 1405 a 1584) (cfr. supra, In fatto, III, lett. C), nonostante portino una numerazione differente per via dell'utilizzo, da parte di B. SA, di due software di registrazione differenti (cfr. act. DFF 10 321). Gli inquirenti hanno inoltre rinvenuto dei foglietti che sembravano indicare quante e quali operazioni registrare al fine di evitare il superamento della soglia di CHF 5'000.– e delle annotazioni nell'agenda in cui venivano indicate le somme di denaro totali (cfr. act. DFF 10 120-122).

Il 18 aprile 2016, l'imputato è stato sentito in qualità di persona informata sui fatti dal MPC, dichiarando sostanzialmente di essere stato contattato da H., il quale voleva effettuare cambi da CHF 100'000.– a volta e non sommati nel tempo. A. ha affermato di avergli inizialmente indicato che senza pezze giustificative sulla provenienza del denaro, non era possibile effettuare tali operazioni. A detta dell'imputato, il cliente avrebbe nondimeno tentato di convincerlo ad effettuare le operazioni di cambio, pretendendo che il denaro provenisse da una vendita di diamanti che si trovavano in precedenza in una cassetta di sicurezza in Svizzera. L'imputato gli avrebbe quindi chiesto di fornirgli documentazione al riguardo (segnatamente il contratto di locazione della cassetta di sicurezza con una copia del documento del locatario e uno scritto che provenisse dal titolare dei diamanti). Non risulta che tale documentazione sia stata consegnata. Sennonché, ad un certo punto H. avrebbe cambiato la sua richiesta, chiedendo di poter cambiare cifre inferiori, modalità a cui A. avrebbe acconsentito. L'imputato ha così ammesso di aver effettuato 7-8 operazioni, dai CHF 7'000.– ai CHF 10'000.– per operazione, facendo figurare a registro diversi cambi valuta a 'carico di passanti', chiaramente al di sotto della soglia dei CHF 5'000.–, salvo poi troncare i rapporti con H. poiché questi avrebbe voluto cambiare cifre sempre maggiori senza lasciare traccia (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.067-068).

Le autorità di perseguimento penale hanno anche proceduto ad interrogare l'insieme dei collaboratori della società, e, il 23 maggio 2016, hanno spiccato un decreto d'edizione richiedendo all'OAD PolyReg tutta la documentazione relativa alla B. SA (cfr. act. DFF 10 3, 8, 181-183).

G. Il 23 maggio 2016, l'OAD PolyReg, che non era stato informato da B. SA circa la perquisizione ordinata dal MPC, ha aperto una altra procedura di sanzione ed ha nuovamente incaricato G. SA di effettuare una verifica speciale per determinare l'osservanza delle condizioni di affiliazione della società (cfr. act. DFF 10 4); B. SA ha dato mandato all'avv. P. per rappresentarla in tale procedura (cfr. act. DFF 10 500).

H. Con uno scritto risalente al 13 giugno 2016 indirizzato all'OAD PolyReg, l'imputato ha fornito una versione dei fatti difforme rispetto a quella sostenuta nell'interrogatorio del 18 aprile 2016 dinanzi al MPC, dichiarando che un suo ex collega l'aveva informato che la società I. SA, con sede a U. e a sua volta affiliata al medesimo organismo di autodisciplina, era alla ricerca di un partner per effettuare dei cambi di valuta. L'imputato si sarebbe dunque accordato con questo ex collega in maniera tale che I. SA mandasse un rappresentante presso B. SA per discutere della questione. Qualche giorno dopo si sarebbe presentato lo stesso H. dichiarando di essere un dipendente di I. SA. A. avrebbe escluso ogni rischio quanto alla provenienza illecita del denaro portato da H. poiché le banconote da cambiare erano dei franchi svizzeri. Essendosi inoltre accertato del fatto che I. SA fosse effettivamente affiliata all'OAD PolyReg, l'imputato avrebbe accettato di entrare in relazione d'affari con H. e di effettuare le operazioni di cambio valuta, nonostante costui non avesse fornito un documento d'identità, salvo scordarsi di richiedere la documentazione necessaria alla I. SA in un secondo tempo, in quanto occupato da problematiche più importanti (cfr. act. DFF 10 496-497). 

I. Il controllo straordinario richiesto il 23 maggio 2016 dall'organismo di autodisciplina (cfr. In fatto, III, lett. G) si è svolto tra il 15 ed il 18 luglio 2016 nell'ambito della revisione ordinaria (cfr. act. DFF 10 4). Secondo quanto riportato nel rapporto trasmesso da G. SA all'OAD PolyReg il 18 luglio 2016, A. ha preteso di aver richiesto a I. SA la trasmissione dei documenti; non avendo ottenuto riscontri, le transazioni di cambio valuta per H. non avevano potuto essere registrate nel sistema informatico. In tale occasione, l'imputato ha ammesso di non aver inserito i dati nel sistema e si è detto responsabile in prima persona per le inadempienze commesse (cfr. act. DFF 10 559-562). Il revisore ha precisato di non aver potuto visionare i dettagli delle transazioni contenute nella documentazione sequestrata dal MPC e che '[s]tando alle nostre verifiche le operazioni di cambio oggetto di indagini da parte della ministero pubblico non sono mai state imputate nel sistema informatico e di conseguenza non risultavano dal giornale messoci a disposizione dall'IF' (cfr. act. DFF 10 559-562). Come visto, le operazioni in parola erano invece state effettivamente contabilizzate, sebbene con una numerazione differente (cfr. act. DFF 10 320; supra lett. F).

J. Con decisione del 5 settembre 2016 l'OAD PolyReg ha appurato l'esistenza di diverse violazioni agli obblighi di diligenza, fra cui l'omissione dell'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto durante le operazioni di cambio. L'organismo di autodisciplina ha stabilito che l'imputato non era più in misura di garantire l'esercizio di un'attività irreprensibile e gli ha ordinato di cessare ogni attività d'intermediazione finanziaria e di abbandonare la sua carica in seno a B. SA al più tardi entro il 31 ottobre 2016. L'OAD PolyReg ha inoltre inflitto alla società un'ulteriore multa di CHF 10'000.– (cfr. act. DFF 10 3-10, 32, 37, 508-510).

K. Frattanto, il 30 settembre 2016 il MPC ha esteso il procedimento ad A. e all'impiegata J., entrambi sospettati di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 305ter CP (cfr. act. DFF 10 97-98).

A. è stato sentito il 14 ottobre 2016 in qualità d'imputato. Durante l'interrogatorio costui ha ribadito sostanzialmente il tenore dello scritto da lui indirizzato il 13 giugno 2016 all'OAD PolyReg (cfr. In fatto, III, lett. H). A. ha precisato di aver ritenuto in buona fede che il beneficiario economico delle operazioni effettuate per H. fosse I. SA. Per questi motivi non avrebbe reputato necessario svolgere ulteriori accertamenti e non vi sarebbe stata alcuna necessità di effettuare 'smurfing' (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 72 e 74-75). L'imputato ha asserito di aver interrotto il rapporto d'affari con H. all'incirca un mese dopo perché quest'ultimo continuava a rifiutarsi, nonostante le ripetute richieste, di fornirgli un documento d'identità necessario per la registrazione delle operazioni (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 73).

L. Sempre il 14 ottobre 2016, l'OAD PolyReg ha aperto una terza procedura di sanzione contro B. SA, sospettata di non soddisfare più ai requisiti di adesione (cfr. act. DFF 10 268-274 e 475-477).

M. Tramite scritto del 28 novembre 2016, il legale di B. SA, avv. P., ha informato l'OAD PolyReg a nome della sua mandante che, a seguito della decisione del 5 settembre 2016, l'attività di cambio valute allo sportello esercitata dalla B. SA sarebbe stata ceduta ad una nuova entità in fase di creazione, ossia E. SA. La comunicazione specificava altresì che la B. SA non avrebbe più esercitato alcuna attività di cambio allo sportello e che l'imputato aveva già cessato di svolgere tale attività. Veniva infine richiesta una proroga del termine fissato per conformarsi alla decisione del 5 settembre 2016, scadenza poi effettivamente dilazionata fino al 28 dicembre 2016 (cfr. act. DFF 10 11-12 e 450).

N. A una data indeterminata, B. SA ed E. SA hanno siglato un contratto mediante il quale B. SA ha ceduto a E. SA la propria attività di cambio presso gli uffici in via […], W., al prezzo di CHF 70'000.–. Tale contratto prevedeva una diminuzione del prezzo di acquisto dell'attività di cambio di B. SA di CHF 10'000.– nell'ipotesi in cui il passaggio dell'attività fosse intervenuto tramite una chiusura temporanea degli sportelli con conseguente perdita di clientela 'e di credibilità' (cfr. act. DFF 10 446, 15, 286-287). Il 9 dicembre 2016, E. SA ha poi firmato il contratto di locazione tramite il quale è subentrata a B. SA, con effetto al 1° gennaio 2017, quale nuovo inquilino di tali locali (cfr. act. DFF 10 447-449).

O. Il 22 dicembre 2016, B. SA ha comunicato all'OAD PolyReg che: 'la società E. SA, che sarà sottoposta alla vigilanza di PolyReg, ha rilevato tutte le attività di cambio della B. SA, che non esercita quindi più alcuna attività di cambio' (cfr. act. DFF 10 13). Nel frattempo L., finora impiegata allo sportello di cambio della B. SA, è stata licenziata con effetto al 31 dicembre 2016 e direttamente assunta da E. SA (cfr. act. DFF 10 85, 163-164, 243). Quest'ultima ha tuttavia continuato di fatto a lavorare allo sportello di cambio della B. SA, grazie ad un contratto di fornitura del personale concluso tra B. SA ed E. SA il 2 gennaio 2017, con effetto fino ad avvenuta affiliazione di E. SA ad un organismo di autodisciplina (cfr. act. DFF 10 16, 20, 21).

P. Con ulteriore comunicazione del 16 gennaio 2017, l'avv. P. ha dichiarato all'OAD PolyReg che E. SA aveva rilevato tutte le attività di cambio della B. SA, ribadendo che quest'ultima 'non esercita quindi più alcuna attività di cambio con sportello al pubblico' e trasmettendo a sostegno unicamente l'accordo di cessione dell'attività di B. SA ad E. SA di cui sopra (cfr. lett. lett. N) e non quello di 'prestito del personale', circostanza di cui non era stata fatta alcuna menzione (cfr. act. DFF 10 14-15).

Q. In data 2 maggio 2017 G. SA è stata nuovamente incaricata dall'OAD PolyReg di svolgere verifiche specifiche presso B. SA nell'ambito della revisione ordinaria (cfr. act. DFF 10 356-357). Il revisore ha emesso un terzo rapporto in data 11 luglio 2017, dal quale risulta che B. SA, a quel tempo, continuava a svolgere attività di cambio valuta allo sportello tramite le impiegate J. e L. (cfr. act. DFF 10 20-21), mentre che A. si limitava alle transazioni in oro con titoli inferiori alle concentrazioni soggiacenti alla LRD, avendo nel frattempo aperto un distributore di benzina con un minimarket e un bar sotto altra ragione sociale. Nel riscontro di G. SA è pure indicato che l'imputato ha mantenuto la sua carica di direttore e di responsabile LRD in seno a B. SA e che K. disponeva di una patente di fiduciario, di cui B. SA non era però in possesso. Sempre secondo quanto accertato in sede di revisione, al fine di migliorare il controllo sulle transazioni, B. SA faceva ormai capo ad un consulente esterno che forniva servizi in ambito Due Diligence e Compliance grazie al quale la società garantiva nuovamente un'attività irreprensibile; E. SA, dal canto suo, non aveva mai operato in tutto il periodo successivo alla sua costituzione (cfr. act. DFF 10 19-20, 86 e 550).

R. Il 12 luglio 2017, in uno scritto indirizzato all'OAD PolyReg, l'imputato ha confermato che la cessione dell'attività di B. SA ad E. SA non era ancora potuta intervenire (cfr. act. DFF 10 289). II giorno stesso, le due società hanno siglato un nuovo accordo sulla base del quale B. SA si impegnava a garantire la continuità dell'attività di cambio e ad impiegare L. fino all'ottenimento dell'affiliazione di E. SA presso un organismo di autodisciplina e in ogni caso entro il 31 dicembre 2017. E. SA avrebbe invece messo a disposizione gli spazi (cfr. act. DFF 10 286-287).

S. Il 26 luglio 2017, K. è stato autorizzato dall'autorità cantonale ad esercitare l'attività di fiduciario limitatamente al cambiavalute in seno E. SA (cfr. act. DFF 30 17).

T. II procedimento penale condotto dal MPC è sfociato in due distinti decreti d'accusa emessi il 15 settembre 2017, con cui l'imputato e l'impiegata J. sono stati riconosciuti colpevoli di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305ter CP. L'imputato è stato sanzionato con una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da CHF 230.– cadauna per un totale di CHF 11'500.–, sospesa per un periodo di prova di tre anni, nonché con una multa di CHF 1'500 (cfr. act. DFF 10 53-62). Dopo i ritiri delle rispettive opposizioni, i decreti di accusa sono cresciuti in giudicato (cfr. act. DFF 10 53, 68).

L'inchiesta penale ha permesso di stabilire che l'imputato aveva eseguito, rispettivamente autorizzato la sua dipendente J. (che all'epoca non aveva una formazione LRD; cfr. act. DFF 10 75), ad effettuare delle operazioni di cambio valuta suddividendo contabilmente somme in più operazioni di valore inferiore a CHF 5'000.– (tecnica dello 'smurfing'; cfr. infra consid. II, 2.3) con lo scopo di eludere le verifiche e gli accertamenti previsti dalla regolamentazione applicabile (cfr. act. DFF 10 53-62, 103-104). Gli inquirenti sono giunti alla conclusione che il 25 giugno 2015 B. SA aveva cambiato per H. del contante per un importo di CHF 105'730.– in euro, senza che questo abbia dovuto fornire i propri dati personali (registrazioni n. 1277-1311  allegato n. 2 del rapporto FFA, corrispondenti alle operazioni n. 1415-1449 del rapporto G. SA del 27 luglio 2015). Sempre per la Procura federale, lo stesso giorno, una persona non meglio identificata di nome 'M.' (indicato con la menzione 'Tipo occhi blu' nella documentazione sequestrata) aveva a sua volta potuto convertire un importo di CHF 130'000.– in euro senza fornire le proprie generalità (registrazioni n. 1377-1349 allegato n. 2 del rapporto FFA, corrispondenti alle operazioni n. 1522-1563 del rapporto G. SA del 27 luglio 2015; cfr. act. DFF 10 53-62; 10 319-323; 343-344; 347-349). Il MPC ha indentificato anche altre operazioni immesse con la medesima tecnica anche nel corso del mese di luglio 2015 (cfr. act. DFF 10 323), in particolare due conversioni di valuta a favore di H. del 1° e 2 luglio 2015 per il controvalore di EUR 100'000.– ciascuna (cfr. act. DFF 10 53-62). In questo contesto, gli analisti hanno rilevato che la tesi relativa alla panne informatica sostenuta dall'imputato risultava poco verosimile (cfr. act. DFF 10 127, 321-324).

U. Il 4 ottobre 2017, A., tramite il formulario per la comunicazione di modifiche, ha infine informato l'OAD PolyReg che l'impiegata L. lavorava 'presso Ia B. SA dal 02/01/2017 con un contratto di personale in prestito' (cfr. act DFF 10 84).

In diritto:

I. Questioni pregiudiziali e incidentali

1. Competenza federale

1.1 La Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1).

1.2 Secondo l'art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della FINMA o delle leggi sui mercati finanziari, tra cui rientra anche la LRD (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA). In questi casi è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

Giusta l'art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all'attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) sono applicabili per analogia.

1.3 In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale.

1.4 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73-80 DPA (cfr. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA).

La DPA non regola la questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l'art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l'art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l'accusa chiede che l'imputato venga condannato al pagamento di una pena pecuniaria e di una multa. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (art. 19 cpv. 2 lett. b CPP).

1.5 Giusta l'art. 72 cpv. 1 DPA, chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale. Ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile.

La decisione penale del 15 giugno 2022 è stata notificata al difensore di A. il 20 giugno 2022 (cfr. act. DFF 100 39). La richiesta di essere giudicato da un tribunale, presentata dall'imputato in data 24 giugno 2022 e pervenuta al DFF il 27 giugno 2022 (cfr. act. DFF 100 40, 43), è quindi tempestiva. Dall'esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (art. 329 cpv. 1 CPP).

1.6 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono dunque adempiute. La decisione penale del 15 giugno 2022, emanata nei confronti dell'imputato, che funge da atto d'accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (art. 73 cpv. 2 DPA). La stessa vincola pertanto questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati ad A., ma non per quanto riguarda la pena erogata (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 274).

1.7 La competenza di questa Corte è quindi data.

2. Diritto applicabile

2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (art. 2 DPA). Giusta l'art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.

La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti).

2.2 L'art. 2 cpv. 1 CP prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell'art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Determinante è il momento in cui è stata compiuta l'azione (Riklin, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, 4a ediz. 2013, §8 n. 5).

2.3

2.3.1 Costituisce deroga al principio della non retroattività (cfr. supra consid. I, 2.2) la regola della lex mitior di cui all'art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l'autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge vigente al momento dell'infrazione.

2.3.2 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest'ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell'alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l'infrazione commessa e, dall'altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d).

2.3.3 L'art. 2 CP intende stabilire soltanto quando non sia consentito risolvere in base al nuovo diritto se e come l'agente debba essere punito; esso non dice invece quando non siano applicabili disposizioni da cui non dipenda la punibilità o la misura della pena (DTF 117 IV 369 consid. 4d). Per costante giurisprudenza, il principio della lex mitior non si applica alle disposizioni di diritto amministrativo puro (DTF 148 IV 298 consid. 6.4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1355/2020 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 2; per maggiori sviluppi si veda anche Campubri, Ungeschriebene Grenzen der Rückwirkung von Rechtssätzen in der Schweiz, 2020, pag. 552).

2.3.4 Il Tribunale federale ha però avuto modo di precisare che l'art. 2 cpv. 2 CP può trovare applicazione in presenza di una disposizione amministrativa che regola un determinato comportamento e che forma un'unità con la norma penale che prevede una pena; la modifica della regola amministrativa è dunque suscettibile di condurre ad una condanna più o meno grave a seconda del caso di specie (DTF 97 IV 233 consid. 3). In questi casi, l'Alta Corte considera che il principio della lex mitior sia trasponibile unicamente allorquando la modifica della regola amministrativa è dovuta ad un cambiamento dei concetti giuridici. Questo poiché l'idea alla sua base è che l'atto appaia, a seguito della modifica di concetti giuridici, meno punibile o non più punibile del tutto (DTF 123 IV 84 consid. 3b; sentenze sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 consid. 2.6.2; SK.2020.16 consid. 2.7; Popp/Berkemeier, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 2 CP).

2.4

2.4.1 Per quanto concerne la comunicazione di informazioni false ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 LFINMA, che non è un reato continuato, l'infrazione è da considerarsi compiuta nel momento in cui ogni singola comunicazione è stata effettuata. Le comunicazioni a cui il DFF attribuisce rilevanza penale sono avvenute il 4 agosto 2015 (data di notifica), il 22 dicembre 2016 e il 16 gennaio 2017. Dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, al 31 dicembre 2019, i cpv. 1 e 2 dell'art. 45 cpv. LFINMA non hanno subito modifiche. La modifica del 1° gennaio 2020, che ha introdotto anche gli organismi di vigilanza tra i destinatari delle informazioni, non è pertinente per la presente fattispecie e non configura dunque una lex mitior. Determinante è dunque la versione dell'art. 45 cpv. 1 e 2 LFINMA in vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2019 (in seguito: art. 45 LFINMA-2009).

2.4.2

2.4.2.1 Tra le ipotesi di reato a carico dell'imputato vi è la violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD. Per costante giurisprudenza, tale reato costituisce un reato permanente (DTF 142 IV 276 consid. 5.4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.38 del 23 novembre 2017 consid. 3.3; Zurbrügg, Basler Kommentar, 4° ediz. 2019, n. 26 ad art. 98 CP), che perdura fintanto che la comunicazione non è più oggettivamente giustificata dallo scopo perseguito, ossia la scoperta e la confisca dei valori patrimoniali, segnatamente poiché le autorità penali sono sufficientemente informate in merito alla situazione (DTF 144 IV 391 consid. 3.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 1, 3.6, 4.5.7 e 4.6). La continuazione nel tempo di un comportamento o di una situazione illecita rappresenta ancora illegalità costitutiva della fattispecie del reato (cfr. DTF 135 IV 6 consid. 3.2; DTF 132 IV 49 consid. 3.1.2; Dongois/Lubishtani, Comm. Romand, 2a ediz. 2021, n. 38 e segg. ad art. 2 CP). In questo ambito, i fatti proseguiti dopo l'entrata in vigore di nuove norme vengono giudicati secondo queste ultime e non è determinante se essi si sono svolti solo in parte posteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale aspetto dovrà però essere considerato nella commisurazione della pena, nella misura in cui, secondo le norme previgenti, i fatti non erano punibili o la pena prevista era più mite (sentenze del Tribunale penale federale SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 consid. 2.4; SK.2014.8 del 24 luglio 2014 consid. 2.1; Popp/Berkemeier, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 2 CP; Dongois/Lubishtani, op. cit., n. 39 ad art. 2 CP).

2.4.2.2 Nella decisione penale del 15 giugno 2022, che tiene luogo d'accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), ad A. viene rimproverato di avere violato l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 37 cpv. 1 LRD dal 25 giugno 2015 al 17 aprile 2016. Nella lettera di trasmissione del 15 luglio 2022, il DFF ha proposto, quale messa in stato di accusa subordinata, una condanna per negligenza ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LRD. Trattandosi di un reato permanente, se l'attività illecita avviene in parte prima ed in parte dopo l'entrata in vigore di una nuova norma, gli atti si considerano commessi secondo la nuova legge. Di conseguenza, sono le disposizioni penali materiali vigenti al momento della cessazione dello stato illecito, che secondo la decisione penale è avvenuta al più tardi il 17 aprile 2016, ad essere applicabili. Tra questa data ed oggi, l'art. 37 LRD non ha subito modifiche. Non entrando in considerazione lex mitior, determinante è dunque l'art. 37 LRD nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2016.

2.4.2.3 L'art. 9 LRD determina le condizioni alla base della responsabilità di cui all'art. 37 LRD. Il principio di cui all'art. 2 cpv. 2 CP va dunque analizzato anche rispetto a questa norma (cfr. sentenze del Tribunale penale federale SK.2022.17 dell'11 ottobre 2023 consid. 2.5.2; SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 consid. 4.6).

Secondo la versione in vigore il 17 aprile 2016, l'intermediario finanziario che (a) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari (1) sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP, (2) provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis n. 1bis CP, (3) sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); (b) interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a; (c) alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche di ordine formale derivanti dalla trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale (RU 2021 360). Il 1° gennaio 2023 è stato introdotto un nuovo cpv. (1quater) che prevede il disciplinamento dell'interpretazione giurisprudenziale della nozione di sospetto fondato (RU 2021 656). Nella misura in cui, le modifiche dell'art. 9 LRD successive ai fatti di rilevanza penale non risultano influenti ed in ogni caso non sono più favorevoli all'imputato, è la versione in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 a trovare applicazione (in seguito: art. 9 LRD-2016).

Va qui altresì osservato che le precisazioni giurisprudenziali volte a definire i contorni della nozione giuridica indeterminata di sospetto fondato di cui all'art. 9 cpv. 1 LRD rientrano ragionevolmente nella concezione originaria della norma, motivo per cui la loro considerazione non viola il principio della legalità né il divieto della retroattività del diritto penale (DTF 147 IV 274 consid. 2).

2.4.2.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione della lex mitior si pone di principio anche riguardo all'art. 6 LRD (cfr. sentenze del Tribunale penale federale SK.2022.17 consid. 2.5.3; SK.2019.76 consid. 4.7; SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.5). Anche in questo caso, le modifiche successive al 17 aprile 2016 risultano però ininfluenti, per il che, anche l'obbligo di svolgere chiarimenti dell'imputato va valutato in base al diritto in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 (in seguito: art. 6 LRD-2016).

2.5 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Nella presente fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole all'imputato, analisi concreta che potrà avvenire unicamente nell'ambito della commisurazione della pena (cfr. infra consid. IV, 3.1.1 e segg.). Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore anche la Legge federale sull'armonizzazione delle pene (RU 2023 259; FF 2018 2345) che non rappresenta una lex mitior poiché non vi sono state modifiche rilevanti in concreto.

2.6 Determinanti per la fattispecie e da considerare nella loro versione in vigore al momento dei fatti sono anche l'ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071), abrogata il 31 dicembre 2015, l'ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD; RS 955.01), entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e, a livello di autodisciplina, anche il regolamento dell'OAD PolyReg ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LRD (di seguito: regolamento PolyReg) nelle versioni del 21 marzo 2014 e dell'11 settembre 2015 (cfr. act. DFF 30 19-63).

3. Ne bis in idem

3.1 Limitatamente all'infrazione di cui all'art. 37 LRD, la difesa ha pregiudizialmente eccepito che il perseguimento penale debba essere abbandonato in applicazione del 'ne bis in idem'. Nonostante l'imputato sia già stato condannato nel 2017 per carente diligenza in operazioni d'affari (art. 305ter CP), il DFF non avrebbe provveduto ad ordinare la riunione del procedimento penale con quello penale amministrativo come da facoltà di cui all'art. 51 LFINMA. I fatti su cui si fondano i due procedimenti sarebbero strettamente collegati tra loro, di modo che, il principio risulterebbe violato.

3.2

3.2.1 L'art. 11 cpv. 1 CPP disciplina il principio 'ne bis in idem', che è inoltre sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07), nonché dall'art. 14 cpv. 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2) e deriva altresì direttamente dalla Costituzione (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2). Secondo l'art. 11 cpv. 1 CPP, chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato. V'è identità di eventi quando i fatti alla base del primo e del secondo procedimento penale sono identici o fondamentalmente uguali. La loro qualifica giuridica non è rilevante. Il divieto di un secondo procedimento costituisce un impedimento a procedere, che deve essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 6B_111/2022 del 24 agosto 2022 consid. 2.2.1).

3.2.2 Sino in tempi relativamente recenti si è ritenuto che il 'ne bis in idem' non fosse applicabile nel rapporto tra i procedimenti penali 'ordinari' dei pubblici ministeri per i reati di diritto comune, che sono puniti come delitti o crimini, e quelli delle autorità amministrative per i reati di diritto speciale, che sono perseguiti semplicemente come contravvenzioni (Ackermann/Ebensperger, Der EMRK-Grundsatz ne bis in idem - Identität der Tat oder Identität der Strafnorm? In:  AJP 1999, pag. 834, n. marg. 85 e seg.). Alla luce delle pene ipotetiche previste oggi, non è più possibile parlare di un effetto meno drastico del diritto penale amministrativo (cfr. Burri, Swissmedic, Heilmittelgesetz und Strafverfahren Gesetzeskonkurrenzen, Zuständigkeitskonflikte und Information der Öffentlichkeit, in: Das Verwaltungsstrafrecht im Wandel, 2017 pag. 175), di modo che, il principio del ne bis in idem è da considerare anche in ambito di diritto penale amministrativo (Achermann/Frank, Basler Kommentar, 2020, n. 38 e seg. ad. art. 2 DPA).

3.2.3 La res iudicata e il principio ne bis in idem presuppongono l'identità della persona interessata e dei fatti in questione (DTF 125 II 402 consid. 1b; 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 6B_1053/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 del 7 marzo 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 6), così come la presenza di due procedimenti: un primo, in cui l'interessato è stato condannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato e che non può più essere impugnata tramite mezzi giuridici ordinari, e un secondo, successivo, in cui egli sarebbe stato nuovamente perseguito o punito (sentenza del Tribunale federale 6B_279/2018 del 27 luglio 2018 consid. 1.1 e rinvii). La giurisprudenza europea in materia di diritti dell'uomo ha indicato che si deve dare un'interpretazione estensiva della nozione di stesso reato e di fatti identici (idem). Il perseguimento e la repressione di un comportamento sono esclusi in presenza di una fattispecie identica o di una fattispecie sostanzialmente identica per la quale una decisione è già stata pronunciata (Corte EDU Sergeï Zolotukhine contro Russia del 10 febbraio 2009; Hottelier, Commentaire romand, n. 11a ad art. 11 CPP).

3.2.4 Giusta l'art. 51 cpv. 1 LFINMA se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. Si tratta di una disposizione a carattere potestativo che si ispira a quanto previsto all'art. 20 cpv. 3 DPA (Schwob/Wohlers, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 51 LFINMA). Nonostante il testo sembri lasciar intendere il contrario, la riunione del procedimento è possibile solo in favore delle autorità di perseguimento penale ordinarie (federali o cantonali) e nella sola eventualità in cui entrambe le procedure siano già in corso di istruzione (Rouvinez, Le droit de recours contre la décision de jonction au sens de l'art. 51 LFINMA in: SJ 2020 II pag. 265 e seg.).

3.2.5 Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che, in presenza di due inchieste successive, la prima di diritto penale ordinario di competenza del MPC per violazione dell'art. 305bis CP e la seconda di diritto penale amministrativo istruita dal DFF e riguardante la violazione dell'art. 37 LRD, il divieto di nuovo perseguimento presuppone che l'autorità che conduce la prima procedura sia in misura di apprezzare la fattispecie in tutti i suoi aspetti giuridici. Poiché in tal caso sia il DFF che il MPC dispongono di poteri decisionali limitati, l'esame della situazione di fatto nella sua interezza e in tutti i suoi aspetti giuridici è possibile solo d'insieme (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale con sentenza 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 1.2).

3.3

3.3.1 In aula è già stato comunicato alle parti, in evasione all'eccezione pregiudiziale, che per la Corte, i fatti alla base del primo e del secondo procedimento non risultavano identici o fondamentalmente uguali. L'art. 305ter CP non copre la violazione di altri doveri di diligenza, ed in particolare l'obbligo di chiarimento ai sensi dell'art. 6 LRD (cfr. Cassani, Commentaire Romand, n. 22 ad art. 305ter CP); una condanna per carente diligenza non va di pari passo con una violazione dell'obbligo di comunicazione. La procedura condotta dal MPC concerneva il mancato accertamento da parte dell'imputato, nonostante la diligenza che s'imponeva in quelle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto delle somme di denaro consegnate tra il 25 giugno 2015 ed il 2 luglio 2015 da H., rispettivamente il 25 giugno 2015 dalla persona indicata con il nome 'M.' e di aver autorizzato l'esecuzione stessa delle operazioni di cambio applicando la tecnica dello 'smurfing''. Scopo della presente procedura penale amministrativa è invece quello di stabilire se l'imputato, in qualità di intermediario finanziario, abbia chiarito a sufficienza il contesto economico delle transazioni finanziarie avvenute e se, malgrado la conoscenza di uno stato di fatto che la imponeva, abbia omesso di effettuare una comunicazione all'Ufficio MROS (cfr. De Capitani, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad art. 37 LRD). Per quanto concerne la pretesa sovrapponibilità dal punto di vista temporale, va osservato che sebbene si tratti in entrambi i casi di reati continuati (cfr. DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 142 IV 276 consid. 5.4.2) il periodo di riferimento non è lo stesso e lo stato illecito contestato dal DFF per quanto concerne la violazione dell'art. 37 LRD perdura ben oltre il 2 luglio 2015, data sino alla quale il MPC ha imputato ad A. il delitto di cui all'art. 305ter CP. Peraltro, come ha già avuto modo di sottolinearlo la nostra Alta Corte, la vicinanza temporale e spaziale dei fatti contestati – periodi di tempo parzialmente sovrapposti, stessi locali – non è sufficiente per configurare l'identità di eventi determinante ai fini del ne bis in idem (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B_1136/2021 del 7 novembre 2021 consid. 3.4; 6B_775/2020 del 23 novembre 2020 consid. 2.3).

3.3.2 Anche nel caso che ci occupa, la competenza per istruire il procedimento penale ordinario per carente diligenza in operazioni finanziarie e la presente procedura di diritto penale amministrativo differisce. Inoltre, non vi era modo di perseguire in modo congiunto i reati di cui all'art. 305ter CP e 37 LRD. Solo il DFF, ossia l'autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della FINMA o delle leggi sui mercati finanziari, tra cui rientra anche la LRD (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA), poteva ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi al MPC. Poiché l'istruzione del caso da parte del DFF relativamente alle ipotesi di reato che soggiacciono alla sua competenza risulta posteriore all'inchiesta condotta dal MPC, tale opzione non era in ogni caso data. Ne deriva che nell'ambito della procedura per carente diligenza in operazioni finanziare, il MPC non era in misura di apprezzare la fattispecie sotto tutti i suoi aspetti giuridici. Da questo punto di vista, il fatto che si sia di fronte ad una procedura riguardante la violazione dell'art. 305ter CP non muta la situazione. Peraltro, si deve ritenere che l'istruzione di una procedura penale amministrativa susseguente fosse prevedibile per l'imputato, il quale era già rappresentato da un legale nel corso del procedimento condotto dal MPC e doveva quindi essere al corrente della dicotomia di competenze esistente e dell'eventualità di una denuncia al DFF da parte dell'OAD-PolyReg, che a quel tempo aveva già istruito diverse procedure di sanzione nei confronti di B. SA (cfr. in questo senso sentenza del Tribunale federale 6B_1136/2021 del 7 novembre 2021 consid. 3.4).

3.4 Per questi motivi e come già illustrato da questo Giudice in sede dibattimentale, non si intravvede in specie alcuna violazione del principio del ne bis in idem.

4. Rinvio a giudizio e principio accusatorio

4.1 La difesa ha sollevato pregiudizialmente anche una violazione del principio accusatorio. Il DFF, con la trasmissione degli atti, si sarebbe limitato a rinviare alla decisione penale che nei suoi dispositivi non conterrebbe la necessaria indicazione ai sensi dell'art. 325 CPP in punto alle ipotesi accusatorie avanzate. Ciò con particolare riferimento al fatto che il dispositivo della decisione penale del 15 giugno 2022 non indicherebbe le circostanze di luogo in cui si sarebbero svolti i fatti, né, tantomeno, il riassunto stringato dei fatti alla base dei reati ipotizzati. Medesima violazione risulterebbe compiuta con la subordinata del 15 luglio 2022, nella misura in cui essa nemmeno conterrebbe il dispositivo.

4.2

4.2.1 Nel diritto penale amministrativo, laddove sia stato chiesto il giudizio di un tribunale, il rinvio a giudizio tien luogo d'accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili, ovvero rimandare alla decisione penale (art. 73 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. sentenza del Tribunale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 3.1: ce sont le dossier et la décision finale de l'administration qui font fonction d'acte d'accusation). Ciò non significa che l'intera fattispecie debba comparire nel rinvio a giudizio nella sola forma di una ripetizione integrale delle considerazioni di cui alla decisione penale o che si debba rinviare integralmente a quest'ultima, ma bensì che i riferimenti al contenuto della decisione penale possano sostituire, in tutto o in parte, un'ulteriore descrizione dei capi d'accusa. Da un punto di vista formale, non è richiesto un documento uniforme (sentenza del Tribunale penale federale CA.2019.34 del 25 giugno 2020 consid. 5; Heimgartner/Keshelava, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 73 DPA). Nell'ambito del rinvio a giudizio ai sensi della DPA, la formulazione di un'imputazione alternativa per negligenza è ritenuta ammissibile da questa Corte (sentenza del Tribunale penale federale SK.2021.46 del 19 luglio 2022 consid. 1.3.2 e seg.).

4.2.2 L'atto d'accusa ha essenzialmente due funzioni: una funzione informativa nel senso di definire la materia di cui si discuterà nel processo e una funzione delimitativa nel senso di delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito, potendo contare sul fatto che il tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell'atto di accusa (DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a, 120 IV 348 consid. 2 e 3). Tale principio, che già discende dall'art. 9 CPP, è concretizzato all'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, secondo il cui tenore l'atto d'accusa indica in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi.

4.2.3 Nel presente caso, non si vede in che modo, la decisione penale del 15 giugno 2022, che consta di ben 38 pagine e contiene le necessarie considerazioni fattuali, possa essere ritenuta carente da questo punto di vista. Nulla prescrive del resto che tali informazioni debbano essere ripetute nel dispositivo, come sembra pretenderlo la difesa. Per il resto, l'atto in questione, cui rimanda il rinvio a giudizio, indica chiaramente quali erano, a mente del DFF, le informazioni false fornite dall'intermediario finanziario e i sospetti che avrebbero dovuto condurre l'imputato ad effettuare una comunicazione MROS. Il rinvio a giudizio non presta nemmeno il fianco a critiche quanto alla localizzazione del reato.

4.2.4 Al dibattimento, è stato comunicato oralmente che la Corte riteneva vi fossero in concreto sufficienti elementi per definire la materia nel senso della funzione informativa, come pure per delimitare le accuse e permettere una difesa efficace. Nella medesima circostanza è parimenti stato indicato che le eventuali questioni restanti sarebbero state vagliate, nella misura del necessario, con la valutazione di merito.

Il rinvio a giudizio non pone dunque problemi dal punto di vista del principio accusatorio.

5. Prescrizione

5.1 II termine di prescrizione per la comunicazione d'informazioni false ai sensi dell'art. 45 LFINMA-2009 è di 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), mentre, la violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD soggiace ad un termine di prescrizione di 7 anni (art. 1 cpv. 1 lett. f in combinato disposto con l'art. 52 LFINMA).

5.2 Ai sensi dell'art. 98 CP, la prescrizione decorre: dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato (lett. a), dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto, se il reato è stato eseguito medianti atti successivi (lett. b), se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (lett. c). La prescrizione si estingue se, prima della scadenza del termine di prescrizione, è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP).

5.3 Per quanto concerne in particolare il reato di cui all'art. 37 LRD, quando la relazione d'affari è duratura, l'intermediario finanziario che sa o sospetta che i valori patrimoniali oggetto di una relazione potrebbero realizzare le condizioni dell'art. 9 LRD, e che omette di effettuare una comunicazione, agisce permanentemente in modo illecito. Come visto, in siffatte circostanze la violazione dell'obbligo di comunicazione costituisce un reato permanente o continuo ai sensi dell'art. 98 lett. c CP (cfr. supra consid. I, 2.4.2.1 e riferimenti citati). Considerato che l'art. 9 LRD deve permettere di perseguire il riciclaggio di denaro – come previsto dalla giurisprudenza dell'Alta Corte almeno dal 2008 – l'obbligo di comunicazione non si estingue con la fine della relazione d'affari, ma perdura fintantoché i valori possono essere scoperti e confiscati (DTF 144 IV 391 consid. 3.1; 142 IV 276; 134 IV 307; Ordolli, in: GwG AMLA, commentario [Thelesklaf/Wyss/Van Thiel/Ordolli, curatori], 3a ediz. 2019 [in seguito: commentario GwG], n. 5 ad art. 37 LRD). A questo riguardo, l'apertura di un'inchiesta non mette di principio fine all'obbligo di comunicare; un tale obbligo sussiste fintanto che le autorità penali non sono a conoscenza delle sorti dei valori patrimoniali che potrebbero essere legati al riciclaggio di denaro, che fino a quel momento potrebbero ancora loro sfuggire (DTF 144 IV 391 del 7 agosto 2018 consid. 3.4).

5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per sentenza di prima istanza, a seguito della quale la prescrizione non decorre più, si intende un giudizio di condanna o di proscioglimento (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 139 IV 60 consid. 1.5). Nei casi di diritto penale amministrativo, la decisione penale ai sensi dell'art. 70 DPA - che succede al decreto penale ai sensi dell'art. 64 DPA - costituisce, sotto il profilo della prescrizione, una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, che pone fine alla prescrizione (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4). La prescrizione dell'azione penale si estingue nel momento in cui è reso il giudizio e non quando lo stesso è notificato alle parti (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 130 IV 101 consid. 2.3).

5.5 In concreto, le comunicazioni rilevanti dal punto di vista dell'art. 45 cpv. 1 LFINMA-2009 sono intervenute il 4 agosto 2015 (data di notifica), il 22 dicembre 2016 ed il 16 gennaio 2017. Quo alla violazione dell'art. 37 LRD, si deve partire dall'assunto che il termine di sette anni abbia iniziato a decorrere al più presto in occasione della perquisizione della sede di B. SA da parte del MPC, ossia il 18 aprile 2016. La prescrizione sarebbe dunque intervenuta al più presto il 4 agosto 2025 per il reato di cui 45 cpv. 1 LFINMA-2009 ed il 18 aprile 2023 per la violazione dell'art. 37 LRD. È dunque pacifico che al momento dell'emissione della decisione penale del 15 giugno 2022, che ha valore interruttivo al pari di una sentenza di prima istanza, i reati non fossero prescritti.

II. Considerazioni preliminari

1. Qualità di intermediario finanziario di B. SA

1.1 Secondo l'art. 2 cpv. 3 lett. c LRD, nella versione in vigore al momento dei fatti, sono intermediari finanziari in particolare le persone che, a titolo professionale, commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati. Sino al 31 dicembre 2015, la soglia per ammettere un'attività svolta a titolo professionale era definita all'art. 7 OAIF. La lett. a del disposto prevedeva segnatamente che era necessario realizzare un ricavo lordo superiore a CHF 20'000.– annui. Dal 1° gennaio 2016 la questione è regolata all'art. 7 cpv. 1 lett. a ORD, ed il ricavo lordo minimo è stato portato a CHF 50'000.–. Nel quadro delle attività commerciali di cui all'art. 5 ORD, ai fini della valutazione del criterio è determinante l'utile lordo e non il ricavo lordo (Circolare FINMA 2011/1 'Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD', n. marg. 152). Un altro valore di soglia è quello delle transazioni, che deve superare i 2 milioni di franchi per anno civile (art. 7 cpv. 1 lett. d OAIF; art. 7 cpv. 1 lett. d ORD). Per transazione si intende di principio qualsiasi forma di trasformazione e qualsiasi trasferimento di valori patrimoniali. L'esecuzione di una transazione unica non è considerata un'attività esercitata a titolo professionale, nemmeno se supera i CHF 2'000'000.–. A partire dalla seconda transazione, l'attività è tuttavia considerata come esercitata a titolo professionale se il volume complessivo delle due transazioni supera i 2 milioni di franchi. Per calcolare il volume complessivo delle transazioni non vanno conteggiati gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nei contratti che vincolano bilateralmente va considerata unicamente la prestazione fornita dalla controparte (Circolare FINMA 2011/1 'Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD', n. marg. 146).

1.2 L'attività commerciale svolta da B. SA, società avente quale scopo sociale principale la negoziazione di valute ed il commercio di metalli preziosi, ed in particolare l'attività di cambio, rientra tra quelle contemplate all'art. 2 cpv. 3 lett. c LRD (art. 5 cpv. 1 e 4 OAIF; 5 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 ORD; Bovet/Bacharach, Commentaire Romand, 2022, n. 207 ad art. 2 LRD). Come risulta dai rapporti di revisione straordinaria del 2015 e del 2016, ripresi dal MPC nel rapporto FFA, dal novembre 2014 al luglio 2015 B. SA ha effettuato 8'977 operazioni di cambio per un controvalore totale di CHF 18'200'000.–; da agosto a novembre 2015 sono stati cambiati CHF 14'200'000.– suddivisi in 7'949 operazioni; dal dicembre 2015 al luglio 2016 CHF 62'000'000.– in 15'505 transazioni (cfr. act. DFF 10 116). A., al dibattimento, ha affermato che presso gli uffici cambio a lui riconducibili venivano cambiati mensilmente diversi milioni di franchi (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.011). Sulla base di queste cifre, l'attività di cambiavalute è stata svolta a titolo professionale per tutto il periodo di rilevanza penale. B. SA rientra dunque tra gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD. Come tale, detta società sottostava alla sorveglianza ed era tenuta ad affiliarsi ad un organismo di autodisciplina (art. 14 cpv. 1 LRD); lo è effettivamente stata dal 21 novembre 2014 al 20 febbraio 2018, presso l'OAD PolyReg (cfr. act. DFF 101 66, 200). Nella decisione penale, il DFF ha rilevato che B. SA era anche assoggettata alla vigilanza secondo l'art. 3 lett. a LFINMA (cfr. act. SK 4.100.0024).

2. Doveri di diligenza e tecnica dello 'smurfing'

2.1 Giusta l'art. 25 LRD, gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento che concretizza gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti. Secondo l'art. 14 del regolamento PolyReg, nelle versioni del 21 marzo 2014 e 11 settembre 2015 (cfr. act. DFF 30 19-63), l'obbligo di identificare una controparte è dato in caso di operazioni di cambio, quando si cambia il taglio di banconote o monete, oppure quando si cambiano banconote o monete da una valuta ad un'altra valuta e il valore della transazione, o di più transazioni che sembrano collegate tra loro, supera CHF 5'000.–. In tal caso l'intermediario finanziario si fa rilasciare un documento d'identificazione in originale o in copia autenticata. Egli inserisce nell'incarto la copia autenticata o fa una copia dei documenti che gli sono stati forniti. Su di essa certifica, con data e firma o con una sigla, di aver esaminato il documento originale o la copia certificata conforme (art. 15 del regolamento PolyReg). Per le operazioni uguali o superiori a CHF 25'000.– (operazione singola o più operazioni che sembrano collegate tra loro), l'intermediario finanziario deve inoltre identificare l'avente diritto economico mediante un Formulario A (art. 19 del regolamento PolyReg), mentre che, in presenza di operazioni uguali o superiori a CHF 100'000.– (operazione singola o più operazioni che sembrano collegate tra loro), scatta l'obbligo di diligenza accresciuta ai sensi dell'art. 6 LRD, volto al chiarimento del contesto economico e dello scopo della transazione (art. 31 e 33 del regolamento PolyReg). In considerazione della struttura organizzativa della società, il regolamento PolyReg non imponeva l'istituzione di direttive interne a B. SA. Non di meno, dagli atti si evince l'esistenza di un promemoria interno indirizzato ai dipendenti, nel quale si evidenziano i principi base per l'effettuazione delle operazioni di cambio e compro-oro e l'identificazione dei clienti per operazioni di cambio superiori a CHF 5'000.–, rispettivamente CHF 20'000.–, soglia prudenzialmente ridotta rispetto ai CHF 25'000.– previsti dal regolamento PolyReg (cfr. act. DFF 10 117; 10 75).

2.2 Nell'interrogatorio cui è stato sottoposto il 18 aprile 2016 nel procedimento per carente diligenza in operazioni finanziarie, A. ha ben illustrato l'implementazione degli obblighi di identificazione del cliente in seno a B. SA. Egli ha infatti dichiarato: 'Per operazioni uguali o superiori a CHF 5'000.– […] richiediamo un documento d'identità della persona che si presenta a effettuare fisicamente il cambio, fotocopiandolo ed archiviandolo insieme alla ricevuta di cambio nei nostri archivi cartacei, archivi questi presenti presso l'ufficio cambio. Come già detto, per i documenti d'identità ove non figura un indirizzo della persona, questo viene richiesto oralmente e annotato sulla copia del documento d'identità che rimane a noi. Per quanto attiene invece operazioni per importi uguali o superiori a CHF 20'000.– come detto, oltre a seguire la prassi della copia del documento compiliamo un formulario denominato modulo per la dichiarazione di chiarimenti supplementari per operazioni singole o ripetitive. In questo formulario A annotiamo i dati personali e l'origine dei fondi, per origine dei fondi è sufficiente che il cliente che intende cambiare mi dica da dove vengano, ossia prelevamento in banca, denaro custodito al domicilio, giacenza in cassetta di sicurezza, ecc. Vorrei dire che noi ci basiamo sulle dichiarazioni dei clienti non potendo far diversamente, è impossibile provare il contrario di quanto viene affermato dai clienti e quindi ci basiamo su quanto loro ci dicono. Per quanto attiene a operazioni superiori o uguali a CHF 100'000.–, agiamo come prima, ossia copia documento e compilazione del modulo citato esigendo la prova del prelevamento rilasciato dall'istituto bancario. Anche nel caso in cui il cliente è a noi conosciuto, identifichiamo lo stesso con la procedura indicata prima, fotocopiando il documento d'identità e se del caso compiliamo il modulo. Per essere precisi, noi abbiamo dei clienti abituali che cambiano importi superiori a CHF 5'000.– e per questi abbiamo una copia del documento salvato sul PC e quindi quando lo vediamo automaticamente stampiamo il documento e lo alleghiamo alla copia della ricevuta firmata dal cliente' (cfr. act. SK 4.661.063-065).

2.3 La tecnica dello 'smurfing' è una pratica utilizzata per aggirare il monitoraggio delle transazioni finanziarie sospette. Si tratta, in sostanza, di suddividere somme di denaro oltrepassanti le soglie di identificazione in importi più piccoli, in modo da eluderle e sottrarsi dall'obbligo di identificare il cliente e, di conseguenza, anche dagli altri obblighi di diligenza, in particolare quello dell'art. 6 LRD concernente il chiarimento del retroscena economico dei fondi. Lo 'smurfing' è un fattore di rischio riconosciuto nel contesto delle attività degli uffici cambio (Mini, Manuale di diritto finanziario, 2a ed. 2020, n. marg. 199, pag. 559; Teichmann, Methoden der Geldwäscherei, 3a ed. 2023, pag. 19; 217 e segg.).

3. Accertamento dei fatti

3.1 Principi

3.1.1 Secondo l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il 'buon volere del giudice' o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 10 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; Verniory, Commentaire romand, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti, di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (sentenze del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1-4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; Bernasconi, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva – di un determinato mezzo di prova (Hofer, op. cit., n. 58 e segg. ad art. 10 CPP; Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP).

3.1.2 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). Esso valuta liberamente la sincerità delle dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) e può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell'imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie. In questo contesto, la libera valutazione delle prove implica ad esempio che, in caso di 'la mia parola contro la tua' oppure di versioni successive rese dall'imputato, il giudice può determinare quale sia la versione più credibile (Verniory, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

3.1.3 Giusta l'art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempi-mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). In materia di valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii; senteza del Tribunale penale federale CA.2019.28 del 25 settembre 2020 consid. 2.41-2.4.2).

3.2 Operazioni di cambio

3.2.1 H.

3.2.1.1 Presso gli uffici di B. SA è stata ritrovata un'agenda in cui, alla data 25 giugno 2015, è stato annotato 'H. 100'000'. Come risulta dal rapporto FFA allestito l'8 dicembre 2016 dal MPC, sulla stessa pagina dell'agenda sono stati pinzati uno scontrino con la dicitura 'H.' indicante l'operazione di cambio di EUR 100'000 acquistati contro CHF 105'730.– e un foglietto di calcolo con il dettaglio di alcune operazioni per arrivare alla cifra descritta, che secondo gli analisti erano tutte inferiori a CHF 5'000.– (cfr. act. DFF 10 120). A. ha ammesso che la dicitura 'H.', rispettivamente 'H.', si riferiva a H. (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.071; verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 77). Sul foglietto di calcolo, rovinato dall'usura, si riesce a leggere la cifra totale di CHF 105'730.–, pari a EUR 100'000.–; la stessa corrisponde a quella dello scontrino di cambio, come pure il tasso di cambio di 0.9458. Secondo il rapporto FFA l'analisi del giornale dimostra inequivocabilmente che le operazioni sono state contabilizzate come dal foglietto di calcolo (a cui si aggiungono ulteriori sei operazioni non presenti sul foglietto). In effetti, nell'elenco figurano una serie di registrazioni, tutte inferiori ai CHF 5'000.–, il cui totale raggiunge complessivamente                          CHF 105'730.–. Sebbene la carta termica sia solo parzialmente leggibile, è ancora possibile identificare delle corrispondenze tra le cifre ivi riportate e le registrazioni a giornale, oltretutto nel medesimo ordine (cfr. act. SK 4.661.027; 091; 4.721.024).

3.2.1.2 Nell'agenda rinvenuta presso B. SA figurano, alle date 1° luglio 2015 e 2 luglio 2015, due altre annotazioni 'H. EUR 100'000.–' (cfr. act. SK 4.721.022). Secondo il rapporto FFA, l'analisi statistica del giornale ha evidenziato la presenza di diverse operazioni registrate in modo conseguente o ravvicinato con lo stesso tasso di cambio il 1° luglio 2015 e il 2 luglio 2015. Per gli analisti ciò può  far pensare ad una suddivisione degli importi (cfr. act. DFF 10 126).

3.2.1.3 A., nel suo interrogatorio del 14 ottobre 2016, alla domanda a sapere se, per H., il 25 giugno 2015, il 1° luglio 2015 e il 2 luglio 2015 fossero effettivamente stati fatti tre cambi di EUR 100'000.– l'uno, ha affermato che erano stati cambiati CHF 300'000.– con un utile per il suo ufficio di CHF 1'800.– (cfr. act. DFF 10 80). In sede dibattimentale, l'imputato ha confermato di aver effettuato le tre operazioni descritte in favore di H. e di aver registrato i cambi per importi inferiori ai CHF 5'000.– in quanto non 'sapevamo come fare la registrazione' (cfr. act. SK 4.731.012 – 014, 017).

3.2.1.4 Ne discende che il 25 giugno 2015, il 1° luglio 2015 ed il 2 luglio 2015, presso B. SA sono stati effettuati per H. tre distinti cambi valuta superiori ai CHF 100'000.– e che dette operazioni sono state registrate in una serie di importi inferiori ai CHF 5'000.–.

3.2.2 Tipo occhi blu

3.2.2.1 Insieme allo scontrino riconducibile alle transazioni effettuate per H., è stato rinvenuto anche un secondo foglietto di calcolo con la dicitura 'tipo occhi blu' e la cifra di cambio di CHF 130'000.– al tasso di 0.9381; sullo stesso è elencata una serie di operazioni, che sebbene non siano integralmente visibili per via dell'usura, sembrano situarsi anche questa volta tutte al di sotto della cifra di CHF 5'000.– (cfr. act. SK 4.721.032; DFF 10 122). Nell'agenda, sempre sulla pagina relativa al 25 giugno 2015, è stato annotato 'amico', seguito da una parola scritta in una calligrafia non perfettamente leggibile compatibile con un nome proprio con l'iniziale 'M.' ed il numero 130'000 (cfr. act. SK 4.721.021). Anche in questo caso, a giornale si riscontrano 40 registrazioni susseguenti ed inferiori a CHF 5'000.–, il cui totale si attesta a CHF 130'000.–; tutte le singole operazioni leggibili sul foglietto di calcolo sono identificabili nella lista, ove visibile nel medesimo ordine (cfr. act. SK 4.661.056-058; 4.721.032).

3.2.2.2 Nel corso dell'interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti del 18 aprile 2016 all'imputato è stato mostrato il suddetto foglietto di calcolo con l'annotazione 'tipo occhi blu' (cfr. act. SK 4.661.070, 086). A. ha affermato trattarsi verosimilmente di un documento riferito a transazioni di compravendita di oro, in cui la dicitura 'tipo occhi blu', scritta da J., stava probabilmente ad indicare l'impiegato M. della N. di X. (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.070). Sentito come imputato nel procedimento condotto dal MPC, A. ha inizialmente dichiarato di non sapere chi fosse tale 'tipo occhi blu', rispettivamente l''amico' annotato sull'agenda; confrontato con quanto verbalizzato nella sua precedente deposizione, egli ha affermato 'per quanto ricordo, confermo quanto ho dichiarato' (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 79). Al dibattimento, A. ha dichiarato di non ricordare operazioni di cambio effettuate per conto di tale cliente, di non sapere cosa intendesse la segretaria con tale annotazione e di non spiegarsi in che modo gli analisti del MPC avessero ricavato le cifre di cui sopra, essendo a suo dire possibile estrapolare qualsiasi cifra dai tabulati, a fronte dei milioni di franchi cambiati mensilmente. A. ha ammesso di conoscere una persona di nome M., impiegata presso la N. Quest'ultimo non avrebbe però avuto gli occhi blu essendo 'moro'. Inoltre, la relazione d'affari con tale società sarebbe consistita nella compravendita di oro e non nel cambio valuta. Posto di fronte alle cifre a giornale, corrispondenti, per quanto visibile, con quelle di cui al foglietto di calcolo, l'imputato non ha saputo dare spiegazioni né ha fornito altri dettagli (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.011, 014, 019-021).

3.2.2.3 La documentazione sequestrata e la ricostruzione svolta nell'ambito del procedimento condotto dal MPC, permettono di concludere che in data 25 aprile 2015 sia stato effettuato, oltre a quello in favore di H., un ulteriore cambio valuta per totali CHF 130'000.– poi frazionato in importi più piccoli. Diversamente da quanto preteso dall'imputato, la convergenza tra le cifre riportate sui documenti sequestrati e le registrazioni contabili, dimostra l'effettivo svolgimento dei cambi ed il successivo frazionamento. Al dibattimento A. si è chiamato fuori rispetto a questa imputazione. La versione dell'imputato non è credibile, non bisogna infatti dimenticare che il decreto d'accusa per carente diligenza in operazioni finanziarie, accettato dall'imputato, era riferito anche alla mancata identificazione di tale persona. Inoltre, nessuna documentazione riferita al retroscena economico del cambio di questo importo di CHF 130'000.– è stata rinvenuta.

3.3 Relazione d'affari con H.

3.3.1 Nell'ambito del procedimento condotto dal MPC per carente diligenza in operazioni finanziarie, A. è stato interrogato in veste di persona informata sui fatti, contestualmente ad una perquisizione svoltasi presso gli uffici della B. SA il 18 aprile 2016, ossia a circa 10 mesi di distanza dai fatti. In tale occasione, l'imputato è stato reso attento del fatto che non fosse obbligato a rendere dichiarazioni e che le stesse avrebbero potuto essere utilizzate come mezzi di prova (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.060); egli ha liberamente dichiarato di non intravvedere la necessità di essere assistito da un legale (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.063). A. è stato successivamente interrogato in qualità di imputato il 14 ottobre 2016, a distanza di quasi un anno e mezzo dai fatti, e sentito ai dibattimenti tenutisi dinanzi a questa Corte.

3.3.1.1 Nell'interrogatorio del 18 aprile 2016 A. ha affermato che H. 'voleva effettuare cambi da CHF 100'000.– a volta e non sommati nel tempo. Io gli dissi che senza pezze giustificative della provenienza del denaro era impossibile cambiarglieli. Lui tentava di convincermi dicendomi che era una persona seria e che c'era una società svizzera di mezzo e che il denaro non era di provenienza illecita ma bensì frutto della vendita di diamanti che si trovavano in precedenza in una cassetta di sicurezza in Svizzera […]. Da parte mia chiesi a questa persona […] di procurarsi la copia del contratto di locazione della cassetta di sicurezza con una copia del documento del locatario. Oltre a ciò volevo uno scritto che provenisse dal titolare dei diamanti, di riflesso del denaro provento della vendita degli stessi, che attestasse l'origine dei fondi. H. mi rispose dicendomi che avrebbe chiesto e quindi mi avrebbe fatto sapere e quindi se ne andava […]. Dopo questo primo incontro ne sono seguiti diversi altri, durante i quali tentava di convincermi ad effettuare le operazioni di cambio. Ad un certo punto ha cambiato la sua richiesta, ossia mi chiedeva se poteva cambiare cifre inferiori e da parte mia acconsentivo […]. Intendo dire che passava ad esempio la mattina cambiando CHF 10'000.– e il pomeriggio ulteriori CHF 10'000.– senza presentare un documento o compilare il formulario di dichiarazione della provenienza dei fondi, questo era il nostro accordo […] dopo aver riflettuto posso dire che, rifacendo un paio di calcoli posso stimare le operazioni di cambio eseguite a favore di H., nel periodo indicato prima, in circa 80 operazioni, per un importo massimo compreso tra i CHF 150'000.– e i 200'000.–'. Sempre il 18 aprile 2016, l'imputato ha anche espressamente asserito 'nel registro di cassa facevo figurare diversi cambi valuta a carico di passanti, chiaramente al di sotto della soglia dei CHF 5'000.– a operazione e ciò senza una regola, vale a dire che magari ne registravo uno e dopo una decina di operazioni un altro, di fatto le operazioni venivano registrate entro la sera stessa per evitare differenze di cassa […]. Ammetto di aver agito infrangendo la legge […] ho deciso di troncare i rapporti con lui perché voleva sempre cambiare cifre maggiori, chiaramente sempre senza lasciare traccia'. Alla domanda degli inquirenti tesa a sapere se le operazioni potevano apparire inusuali, A. ha risposto affermativamente, precisando che proprio per tale motivo non aveva adottato le misure necessarie all'identificazione del cliente e di aver accettato di effettuare i cambi perché guadagnava di più sull'operazione facendo un tasso più vantaggioso (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.059-073).

3.3.1.2 Sentito il 14 ottobre 2016 in qualità di imputato, A. è stato confrontato con le sue precedenti dichiarazioni ed ha affermato: 'dopo la perquisizione […] mi sono state mostrate le foto di H. e non avevo realizzato che si parlasse della I. SA. Posso dire che nell'estate 2015 sono stato contattato da O., che mi aveva detto che aveva un cliente che aveva bisogno di effettuare dei cambi. Questo cliente aveva sede sopra i suoi uffici ed era una persona a lui conosciuta. Si trattava della I. SA. Mi ha detto che la società era iscritta alla PolyReg e noi abbiamo verificato, per cui era sottoposta a un organismo di vigilanza. Mi ha proposto di effettuare dei cambi, dicendomi che era già loro cliente e perché era più comodo per lui per non venire fino a U. Da lì è iniziato il nostro rapporto con H. che è venuto da noi per cambiare del denaro per conto della I. SA […]. Quando ho accettato l'operazione, per me era pacifico che era la I. SA che effettuasse l'operazione, per questo ho autorizzato J. ad effettuare le operazioni […] ho autorizzato J. dicendole che sarebbe arrivato un rappresentante della I. SA e le ho detto di cambiargli i soldi. Abbiamo interrotto questo rapporto più o meno dopo 1 mese, non so se giugno, luglio 2015, comunque entro agosto non l'abbiamo più visto […]. Dopo aver chiesto più volte a H. un documento d'identità e non avendo Io stesso acconsentito a fornircelo, abbiamo interrotto i cambi'. Rilevando delle contraddizioni rispetto a quanto verbalizzato il 18 aprile 2016, gli inquirenti hanno anche espressamente questionato A. sul momento in cui avesse relazionato H. alla I. SA, quesito a cui ha risposto come segue 'Poco dopo il vostro intervento, ossia la perquisizione e l'interrogatorio da parte della Polizia giudiziaria federale'. Quo al motivo per il quale non avesse collegato H. alla I. SA nel corso dell'interrogatorio del 18 aprile 2016, l'imputato ha preteso di essere stato confuso e spaventato e che fosse passato parecchio tempo tra i fatti e la sua prima deposizione. Il MPC ha anche chiesto ad A. se la tecnica di registrazione di importi inferiori a CHF 5'000.– 'per passanti', tematizzata nel precedente interrogatorio, era stata utilizzata anche per altri clienti; l'imputato ha sostenuto non trattarsi di una tecnica in uso e, più in generale 'di non avere la necessità di effettuare lo smurfing in un'operazione del genere, in quanto il soggetto, il beneficiario economico, era iscritto alla PolyReg'. Inoltre, non avrebbe mai dato disposizioni in tal senso a J., in quanto 'non c'era la necessità di fare smurfing per H.' (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 71-81).

3.3.1.3 Al dibattimento, l'imputato ha confermato di aver effettuato i cambi in favore di H. Quest'ultimo si sarebbe presentato a tre riprese, il 25 giugno, il 1° luglio ed il 2 luglio 2015, con circa CHF 100'000.–, per poi lasciare l'ufficio cambi con il corrispettivo in euro. Così facendo, ha ammesso di aver cambiato all'incirca complessivi CHF 300'000.–. A. ha tenuto a precisare che 'H. non è arrivato in ufficio dal nulla' e di averlo 'conosciuto in un altro ufficio cambi' dove gli sarebbe stato presentato 'come dipendente della I. SA, come una persona molto abbiente'. Il cliente gli avrebbe promesso di portargli 'i documenti della I. SA' in quanto detta società sarebbe stata 'iscritta alla PolyReg e non c'è problema'. Chiamato a contestualizzare il modo in cui tali operazioni fossero state inserite nel sistema, l'imputato ha asserito che 'all'inizio non è stato registrato perché era in attesa di documentazione. Perché se avesse portato la documentazione andava registrato in un'altra maniera' e meglio, che i 'documenti che doveva portarmi sono rimasti lì forse tre o quattro mesi'. A. ha puntualizzato di aver detto a H. 'mi devi portare la tua carta d'identità e l'autorizzazione della I. SA per fare cambi per conto loro. Se non mi porti questo mi devi portare i documenti che attestino la provenienza dei fondi', offrendogli così 'le due possibilità' (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.013-017) . A fronte del fatto che 'lui non si trovava' e che 'I. SA non rispondeva al telefono', rispettivamente che 'per la I. SA sarei dovuto andare dal O. a prendere i documenti ma lui mi diceva di aspettare', alcuni mesi dopo, verosimilmente 4 o 5, le operazioni sarebbero quindi state registrate splittandole in importi inferiori a CHF 5'000.–. Questo perché, in assenza dei documenti 'non sapevamo come fare la registrazione'. A. ha più volte ammesso di aver sbagliato ad agire in tal modo. In circostanze normali, nel caso in cui un cliente si fosse presentato con CHF 100'000.–, egli avrebbe 'dovuto fare il chiarimento speciale', chiedendo i documenti e la provenienza dei fondi, ma nel caso di H. il passaggio sarebbe stato omesso 'perché lavorava alla I. SA', la cui iscrizione all'OAD lo avrebbe esentato da ogni obbligo, ferma restando la necessità di 'avere il suo documento non per giustificare ma in quanto ci voleva l'autorizzazione della I. SA per ritirare i soldi per conto di quest'ultima, che era quello che mancava'. Anche in sede dibattimentale, A. ha ribadito di non aver inizialmente riconosciuto H. nelle fotografie sottopostegli dagli inquirenti il 18 aprile 2016. Posto di fronte al fatto che in tale occasione aveva risposto negativamente alla questione a sapere se avesse effettuato operazioni di cambio per conto di I. SA, società menzionata anche nell'ordine di perquisizione regolarmente notificagli, egli ha risposto: 'E sì. Anche perché non le avevo registrate e se dicevo di sì ed avessero voluto vedere non c'erano. Alla fine non le avevo registrate', rispettivamente 'Ho detto di no perché non c'era niente agli atti. Non posso dire di sì e poi non ho niente' (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.001-025).

3.3.2 Raffrontando i verbali relativi alla procedura condotta dal MPC, si evince che, sulla questione delle modalità in cui si è svolta la relazione d'affari con H., A. ha modificato in parte la versione dei fatti precedentemente fornita, cercando di edulcorare, le sue precedenti dichiarazioni e di chiamarsi fuori dalle proprie responsabilità. Da quanto precede emerge altresì che al dibattimento l'imputato ha seguito sostanzialmente la linea adottata nell'interrogatorio del 14 ottobre 2016, riesumando però alcuni elementi emersi nel corso della prima deposizione ed introducendone di nuovi.

3.3.2.1 Da un punto di vista generale, le affermazioni rese quale imputato, confermate per buon parte dinanzi a questo Giudice, appaiono meno credibili rispetto a quelle rilasciate in qualità di persona informata sui fatti. Le dichiarazioni del 18 aprile 2016 sono in primo luogo più 'genuine' in quanto temporalmente più vicine ai fatti. Inoltre, esse sono state rese nell'ambito di un interrogatorio effettuato a seguito di una perquisizione svolta senza preavviso, nel cui contesto non vi era margine per fornire una versione dei fatti 'precostituita'.

3.3.2.2 Più nel dettaglio, non è credibile che l'imputato abbia omesso di svolgere chiarimenti, effettuando comunque i cambi, in quanto l'affiliazione di I. SA all'OAD PolyReg avrebbe fugato ogni sospetto (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 72-74). Infatti, se ciò fosse stato effettivamente il caso, non vi sarebbe nemmeno stata ragione di suddividere gli importi in somme inferiori alla soglia in modo da non dover effettuare accertamenti. Non ha invero nessun senso darsi la pena di registrare artificiosamente decine di operazioni allorché, a detta di A., il retroscena economico risultava manifestamente lecito. Un intermediario finanziario posto di fronte ad una situazione di legalità manifesta si sarebbe fatto dare la documentazione atta ad accertare il retroscena economico ed avrebbe senz'altro eseguito i cambi in una singola transazione, risparmiando tempo ed artefatti ed evitando così di infrangere crassamente ed inutilmente le regole di diligenza in materia di LRD. Per queste ragioni, è più verosimile che l'imputato abbia deciso di troncare i rapporti con H. a seguito del fatto che quest'ultimo desiderava cambiare importi sempre maggiori senza lasciare traccia, come da lui stesso dichiarato il 18 aprile 2016 (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.068), piuttosto che per il fatto che H. si sia rifiutato di consegnare un documento d'identità. Al dibattimento A. è stato espressamente raffrontato con queste incoerenze ma nemmeno in tale contesto ha fornito spiegazioni o ulteriori elementi concreti che permettano di ritenere ch'egli avesse ricondotto i cambi a I. SA e non a H. Oltre a ciò, egli stesso ha convenuto che se i soldi fossero effettivamente provenuti dalla suddetta società, era lecito attendersi che venissero registrati come tali, senza che vi fosse la necessità di adoperarsi in frazionamenti artificiosi ed illegali (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.0016). Ha anche preso atto del fatto che presso i suoi uffici non era stata ritrovata nemmeno eventuale documentazione relativa a I. SA (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.018). Significativo è pure il fatto che A., in sede dibattimentale, non ha più sostenuto di aver chiesto unicamente i documenti inerenti a I. SA, ma anche, alternativamente, le pezze giustificative quanto alla provenienza dei fondi direttamente a H. Ciò lascia trasparire ch'egli considerasse quest'ultimo quale vera controparte contrattuale, come peraltro già dichiarato nell'interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.016-017).

3.3.2.3 Non è peraltro nemmeno plausibile che l'imputato abbia collegato H. alla I. SA solo successivamente, nel giugno del 2016 (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 73-74). Infatti, quando gli inquirenti si sono presentati presso la sede di B. SA il 18 aprile 2016, hanno notificato all'imputato un ordine di perquisizione e messa al sicuro (cfr. act. SK 4.661.100) in cui veniva fatta espressa menzione della società I. SA, in relazione ad atti di riciclaggio compiuti da H. A., nel contesto dell'interrogatorio quale persona informata sui fatti, ne ha preso conoscenza, confermando di averlo compreso (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.060). Sempre in occasione dell'interrogatorio del 18 aprile 2016, gli inquirenti hanno espressamente chiesto all'imputato se avesse fatto operazioni di cambio per conto di I. SA ed egli ha risposto negativamente (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.072-073). Al dibattimento l'imputato è stato confrontato anche con tali risultanze ed ha sostanzialmente ammesso aver inizialmente dichiarato di non aver effettuato cambi per I. SA in quanto non disponeva della necessaria documentazione a supporto, smentendo così la sua stessa tesi circa il mancato collegamento tra detta società e H. (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.0014).

3.3.2.4 Su questi presupposti, questo Giudice parte dall'assunto che per quanto riguarda la relazione d'affari con H., i fatti si siano svolti in larga misura come inizialmente descritti da A. nel primo interrogatorio del 18 aprile 2016. Va comunque osservato che dagli atti di causa risulta accertato che in almeno tre occasioni, B. SA ha cambiato per H. importi superiori ai CHF 100'000.– e non importi inferiori e compresi tra i CHF 7'000.– ed i CHF 10'000.– come preteso in un primo momento da A. V'è altresì da precisare che anche laddove si volesse seguire la versione successiva dei fatti secondo la quale i cambi richiesti da H. fossero da ricondurre a I. SA, nulla cambierebbe per la valutazione della presente fattispecie. Infatti, nessun documento riferibile a detta società è stato rinvenuto presso B. SA.

3.4 Registrazione delle operazioni di cambio

3.4.1 Per la Corte occorre parimenti chiedersi se la tesi dibattimentale dell'imputato, secondo la quale le registrazioni dei cambi effettuati per H. siano intervenute solo a distanza di mesi dallo svolgimento dei fatti, essendo rimaste inizialmente in sospeso in attesa di documentazione, risulti o meno verosimile.

3.4.1.1 Come risulta del rapporto FFA, presso B. SA erano in uso due distinti software di registrazione, di cui uno ad uso prettamente interno (cfr. act. DFF 10 321). Proprio da tale software ad uso interno, G. SA, nel quadro della revisione straordinaria svoltasi il 27 luglio 2015, ha estrapolato le registrazioni relative alla giornata del 25 giugno 2015 (cfr. act. DFF 10 679-682). I registri provenienti dal secondo sistema informatico 'ufficiale' sono invece stati sequestrati dal MPC in occasione delle perquisizioni intervenute presso B. SA tra il 18 aprile 2016 ed il 27 maggio 2016 (cfr. act. DFF 10-120-125; 140-152). Da una semplice sovrapposizione tra l'elenco delle operazioni del 25 giugno 2015 sequestrato dal MPC e quello ottenuto da G. SA, si evince che le 34 registrazioni riconducibili al cambio di totali CHF 105'730.–, effettuato in favore di H., figurano negli estratti di entrambi i software, nel medesimo ordine e con lo stesso tasso di cambio, ma con numeri di operazione differente (cfr. operazioni 1277-1311 del registro 'ufficiale' sequestrato dal MPC - act. DFF 10 146-147; operazioni 1415-1449 del registro 'interno' esaminato da G. SA – act. DFF 10 679). Ne discende che al più tardi il 27 luglio 2015, e quindi non a distanza di mesi dal 25 giugno 2015, la prima operazione di cambio era già stata battuta contabilmente in maniera 'splittata' da B. SA, diversamente da quanto preteso da A. al dibattimento. Lo stesso vale per l'altra operazione effettuata il 25 giugno 2015 e rubricata 'tipo occhi blu' (cfr. supra consid. II, 3.2.2). Anche in tal caso, le 40 registrazioni inferiori a CHF 5'000.– che se sommate danno totali CHF 130'000.–, sono elencate nelle liste di operazione di entrambi i software allo stesso tasso di cambio, nel medesimo ordine, e sono oltretutto intervallate dalle stesse registrazioni con tasso di cambio differente (cfr. operazioni 1376-1389 e 1392-1417 del registro 'ufficiale' – act. DFF 10 150-152; operazioni 1522-1535 e 1538-1563 del registro interno esaminato da G. SA – act. DFF 10 679).

3.4.1.2 Per quanto concerne invece le operazioni di cambio effettuate il 1° ed il 2 luglio 2015 in favore di H., poiché nell'intervento del 27 luglio 2015 G. SA non ha effettuato verifiche riguardanti tali date, agli atti vi sono solo gli estratti del registro 'ufficiale' acquisiti dal MPC tra il 18 aprile 2016 ed il 27 maggio 2016. In assenza di altri elementi, non è dato a sapersi se le cifre relative ai frazionamenti di tali transazioni (cfr. supra consid. II, 3.2.1.2) siano state registrate nel sistema immediatamente o a distanza di mesi; ciò è in ogni caso avvenuto al più tardi prima delle perquisizioni svolte dal MPC.

III. Infrazioni contestate ad A.

1. Comunicazione di informazioni false

Ad A. viene contestato di aver comunicato direttamente ed indirettamente (per il tramite del suo legale di allora) delle informazioni false ai sensi dell'art. 45 LFINMA-2009 all'OAD PolyReg in data 4 agosto 2015, 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017. Il DFF ritiene che egli abbia agito intenzionalmente, e, in subordine, per negligenza.

1.1

1.1.1 Giusta l'art. 45 LFINMA-2009, chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250'000.– franchi (cpv. 2).

1.1.2 Scopo dell'art. 45 LFINMA-2009 è quello di evitare che chi si occupa della vigilanza venga ostacolato nello svolgimento della propria attività e che con ciò si comprometta in tal modo il buon funzionamento del mercato finanziario. Tuttavia il principale bene giuridico protetto dalla norma non è il buon funzionamento del mercato finanziario (svizzero), bensì lo svolgimento dell'attività di vigilanza senza turbativa (sentenza del Tribunale penale federale CA.2021.20 del 9 agosto 2022 consid. 2.4.1). L'infrazione di cui all'art. 45 LFINMA-2009 è un delitto di messa in pericolo astratta (Schwob/Woh—lers, op. cit., n. 2 ad art. 45 LFINMA), non richiede infatti che si sia verificata una concreta turbativa del funzionamento dei mercati. Ciò significa che un'informazione falsa è punibile in quanto tale, indipendentemente dal livello di conoscenza del destinatario (sentenze del Tribunale penale federale CA.2021.20 del 9 agosto 2022 consid. 2.4.1; SK.2020.2 del 25 ottobre 2021 consid. 7.2).

1.1.3 Trattandosi di un reato proprio, la fattispecie di cui all'art. 45 LFINMA-2009 può essere realizzata unicamente da una persona tenuta a fornire informazioni conformemente alla legislazione sui mercati finanziari. Per quanto concerne le comunicazioni agli organismi di autodisciplina, l'obbligo di fornire informazioni è previsto dai regolamenti che specificano gli obblighi di diligenza. È in questo contesto che vengono stabilite le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi da parte degli intermediari finanziari affiliati (art. 25 cpv. 3 lett. b LRD in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1 lett. c LRD; Schwob/Wohlers, op. cit. n. 3 ad art. 45 LFINMA; Zufferey, Commentaire Romand, 2022, n. 12 ad art. 25 LRD). In concreto, l'obbligo d'informazione e di cooperazione nei confronti dell'OAD PolyReg e delle società di revisione risulta dagli art. 37 cpv. 4, 51 cpv. 6, 53 cpv. 3 deI Regolamento PolyReg, nelle versioni del 21 marzo 2014 e 11 settembre 2015, applicabili alla presente fattispecie (cfr. act. DFF 30 19-63).

1.1.4 Da un punto di vista oggettivo, il reato presuppone che vengano fornite informazioni false. Un'informazione è considerata falsa allorquando la stessa non corrisponde alla verità, oppure quando i dati forniti, pur non essendo inveritieri, sono incompleti o rappresentati in maniera che diano un'impressione distorta della realtà (sentenza del Tribunale federale 6B_1046/2021 del 28 aprile 2015 consid. 2.4.2; Schwob/Wohlers, op. cit. n. 5 ad art. 45 LFINMA). Una volta che sono state fornite informazioni false, le stesse non diventano obsolete se vengono corrette successivamente (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 consid. 7.2). L'infrazione è quindi realizzata anche in presenza di una loro successiva rettifica (sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.22 del 14 giugno 2018 consid. 4.3). L'informazione è considerata come comunicata allorquando il destinatario della stessa ne ha preso conoscenza; tuttavia la soglia del tentativo viene superata quando il soggetto tenuto a fornire le informazioni, le fa uscire dalla sua sfera di influenza, ad esempio mediante invio nel caso di dichiarazioni scritte (sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 25 ottobre 2021 consid. 7.2). Se l'informazione è data verbalmente, la realizzazione del reato coincide con la presa di conoscenza del destinatario della comunicazione orale (Schwob/Wohlers, op. cit. n. 6 ad art. 45 LFINMA). Da ciò si deduce che la comunicazione di informazioni ex art. 45 LFINMA-2009 non soggiace ad alcuna forma particolare.

1.2 Informazioni recapitate il 4 agosto 2015 - panne informatica

1.2.1

1.2.1.1 Il DFF ritiene che lo scritto di A. recapitato il 4 agosto 2015, mediante il quale egli ha dichiarato all'OAD PolyReg che le registrazioni in blocco delle operazioni di cambio risalenti al 25 giugno 2015 erano da ricondurre ad una panne del sistema informatico, costituisca un'informazione falsa ai sensi dell'art. 45 LFINMA-2009. A mente dell'accusa, le operazioni di cambio da lui indicate non sarebbero il frutto di problemi informatici, bensì di un modus operandi finalizzato a eludere le disposizioni che imponevano l'identificazione della controparte contrattuale per importi superiori a CHF 5'000.– e il chiarimento del retroscena economico e della provenienza del denaro per importi superiori a CHF 25'000.– (cfr. act. SK 4.721.036-047).

1.2.1.2 La difesa sostiene che le informazioni fornite dall'imputato con lo scritto in parola non siano false, ma che si riferiscano ad un'altra fattispecie e ad un altro documento contabile. Il procedimento del MPC riguarderebbe operazioni avvenute, salvo una, ad inizio luglio 2015 ma non quelle di giugno 2015 di cui si parla nella comunicazione del 4 agosto 2015. Inoltre, dal rapporto di analisi forense del MPC si evincerebbe chiaramente che la panne informatica avvenuta nel giugno 2015 interessava un file interno e non si riferiva alle operazioni di cambio eseguite per H. e 'tipo occhi blu'. Dal canto loro, le operazioni evocate con lo scritto del 4 agosto 2015 andrebbero circoscritte a quanto oggetto della revisione speciale del luglio 2015, dal momento che le operazioni oggetto del procedimento penale a quel momento non erano ancora state registrate vista l'assenza dei documenti di legittimazione. Alla luce di ciò, A. non avrebbe avuto motivo di inventarsi che vi era stata una panne informatica (cfr. act. SK 4.721.048-058).

1.2.2 Nel rapporto del 27 luglio 2015, G. SA, chiamata a verificare due transazioni sospette intervenute il 25 giugno 2015, ha osservato che le stesse non figuravano nella lista delle operazioni giornaliere, e, più in generale, che nel database erano state registrate delle operazioni di cambio intervenute a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, circostanza anomala in quanto il personale di B. SA non avrebbe mai potuto essere in misura di svolgere un così alto numero di operazioni nel lasso di tempo considerato (cfr. In fatto, III, C).

1.2.3 Dopo aver appreso del risultato della revisione, nella missiva recapitata il 4 agosto 2015 all'organismo di autodisciplina, l'imputato ha affermato che i blocchi di operazioni riscontrati dal revisore erano riconducibili a dei malfunzionamenti del sistema informatico e che 'Tali guasti non ci permettevano di registrare all'istante le operazioni, talché le predette venivano registrate in blocco negli attimi in cui il sistema riprendeva a funzionare correttamente. Va da sé che a quel punto il sistema registrava l'orario dell'inserimento e non quello dell'operazione. Si è trattato quindi della conseguenza di un semplice guasto, successivamente risolto. Tanto è vero che nelle altre mensilità (precedenti e successive) non compare la stessa problematica (ogni operazione è stata registrata nel file nell'istante stesso in cui è stata effettuata)' (cfr. act. DFF 10 657).

1.2.4 Al dibattimento l'imputato ha ammesso di avere redatto di proprio pugno la lettera incriminata. Ha anche precisato che la persona presentatasi il 27 luglio 2015 per conto del revisore, dopo aver constatato l'esistenza di operazioni susseguenti e molto ravvicinate, era già stata posta al corrente del fatto che tali registrazioni sarebbero state da ricondurre ad una panne informatica ed al fatto che le operazioni erano state ribattute manualmente a fine giornata per far quadrare la contabilità (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.008).

1.2.5 Sennonché, le circostanze del caso permettono di ritenere che le registrazioni in blocco riconducibili alle operazioni di cambio del 25 giugno 2015 non avessero a che fare con problemi di natura informatica.

1.2.5.1 In primo luogo, non vi è alcuna prova circa l'esistenza di un qualsivoglia malfunzionamento software intercorso in tale data. Vero è che, già in occasione dell'ispezione di G. SA, A. abbia avanzato tale ipotesi, ventilando la possibilità di chiedere lumi al sistemista (cfr. act. DFF 10 664). Agli atti non figura però nessun rapporto tecnico in tal senso, come peraltro espressamente ammesso dall'imputato medesimo (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.009-010). L'inconsistenza della tesi del guasto informatico risulta inoltre anche da quanto sostenuto da A. già nell'opposizione al decreto penale e ribadito in sede dibattimentale, in cui è stato fatto valere che il guasto tecnico che avrebbe causato le registrazioni in parola concerneva solo il software ad uso interno (cfr. supra consid. II, 3.4.1.1). Se ciò fosse vero, il registro informatico 'ufficiale', che secondo l'imputato funzionava correttamente, non avrebbe dovuto contenere le medesime operazioni in termini di valore e ordine di esecuzione, come è invece il caso.

1.2.5.2 Infatti, dagli atti emerge chiaramente che i blocchi di operazioni riscontrati dal revisore siano parte integrante delle registrazioni riconducibili ai frazionamenti effettuati per H. Come detto, l'operazione di cambio di CHF 105'730.– in EUR 100'000.–, effettuata in data 25 giugno 2015 per tale cliente, al momento della perquisizione intercorsa il 18 aprile 2016 presso gli uffici di B. SA, figurava nel registro 'ufficiale' sequestrato nella forma di una serie di registrazioni susseguenti di importi inferiori alla soglia di CHF 5'000.– (cfr. supra consid. II, 3.2.1.1). Sebbene i numeri di operazione indicati nelle rispettive distinte siano differenti, da un semplice raffronto degli importi e del tasso di cambio applicato, si ottiene conferma che le operazioni registrate nell'arco di 46 secondi e per le quali il revisore aveva riscontrato delle anomalie nel registro 'interno' sono perfettamente sovrapponibili a quelle presenti nella lista 'ufficiale' sequestrata dal MPC, essendo parte delle 35 operazioni riconducibili alla suddivisione dell'importo di CHF 105'730.– cambiato da H. (cfr. supra consid. II, 3.4.1.1-3.4.1.2).

1.2.5.3 Nell'interrogatorio del 18 aprile 2016, A., riferendosi alle operazioni effettuate per H., ha ammesso di aver fatto 'figurare diversi cambi valuta a carico di passanti, chiaramente al di sotto della soglia dei CHF 5'000.– a operazione e ciò senza una regola, vale a dire che magari ne registravo uno e dopo una decina di operazioni un altro, di fatto le operazioni venivano registrate entro la sera stessa per evitare differenze di cassa' (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.067-068). Anche in sede dibattimentale, l'imputato ha riconosciuto di aver cambiato circa CHF 100'000.– a H. il 25 giugno 2015 (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.012), registrando le operazioni  successivamente splittandole in 'importi inferiori ai 5000.–' cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.013).

1.2.5.4 Ne discende che i blocchi di operazioni riscontrati dal revisore non sono riconducibili a dei malfunzionamenti del sistema informatico, ma bensì la risultanza di una suddivisione volontaria ed artificiosa, e meglio, del fatto che prima dell'intervento di G. SA del 27 luglio 2015, nel giornale sono state inserite manualmente delle registrazioni al fine di frazionare contabilmente una precedente operazione di cambio per la quale l'intermediario finanziario non disponeva delle necessarie pezze giustificative.

Pertanto, l'informazione contenuta nel primo scritto recapitato il 4 agosto 2015, secondo cui le registrazioni in blocco erano dovute ad una panne informatica, non corrisponde a verità e costituisce un'informazione falsa ai sensi dell'art. 45 LFINMA-2009. Gli elementi costitutivi oggettivi del reato sono dunque dati.

1.3 Informazioni recapitate il 4 agosto 2015 – frazionamento come evento isolato

1.3.1

1.3.1.1 Per il DFF, anche il secondo scritto dell'imputato notificato il 4 agosto 2015 all'OAD PolyReg, nel quale lo 'smurfing' è stato definito un evento mai altrimenti commesso in seno a B. SA, costituirebbe un'informazione falsa. Tali affermazioni non potevano che essere state formulate in mala fede da A., essendo egli al corrente delle precedenti operazioni di 'smurfing' (cfr. act. SK 4.721.036-047).  

1.3.1.2 Secondo la difesa, A. nello scritto in parola non avrebbe affermato il falso poiché lo 'smurfing' sarebbe avvenuto solo nell'ambito delle operazioni oggetto del procedimento condotto dal MPC, ossia su tre giorni nel corso di un anno. In altri termini, su un totale di circa 8'000 operazioni di cambio effettuate da B. SA tra luglio e novembre 2015 e più di 9'000 effettuate nel periodo precedente il luglio 2015, le operazioni di 'smurfing' sarebbero state quattro. Né l'OAD PolyReg né il MPC ne avrebbero potuto accertare altre, oltre a quella ammessa con lo scritto del 4 agosto 2015, avvenuta nel nuovo ufficio cambio di Y. a causa della condotta di un collaboratore non formato e di cui l'imputato si sarebbe assunto la responsabilità (cfr. act. SK 4.721.048-058).

1.3.2 Nel già citato rapporto del 27 luglio 2015, G. SA ha osservato che le operazioni rubricate con i numeri 134 e 135 negli scontrini a lei sottoposti non figuravano nella lista delle operazioni giornaliere e presentavano un numero di operazione poco probabile. Il rapporto faceva pure menzione del fatto che sullo scontrino relativo alla conversione in EUR di CHF 5'500.– mancassero l'intestazione e le generalità del cliente nonostante il superamento della soglia di identificazione (cfr. In fatto, III, C).

1.3.3 Mediante il suo secondo scritto recapitato il 4 agosto 2015 all'OAD PolyReg, l'intermediario finanziario si è espresso anche in merito a tali constatazioni del revisore, ammettendo che gli scontrini analizzati erano effettivamente riconducibili ad un'operazione in cui un suo dipendente 'aveva suddiviso il cambio di CHF 5'500.– in 2 cambi di CHF 2'750.– ciascuno'. L'imputato ha in particolare precisato che 'l'inesperienza e la leggerezza del mio ex dipendente hanno causato un'irregolarità che mai sarebbe stata compiuta né dal sottoscritto né dagli altri miei dipendenti', sottintendendo trattarsi di un unicum (cfr. act. DFF 10 658-660).

1.3.4

1.3.4.1 Si è già a più riprese rilevato che il 25 giugno 2015 sono stati cambiati CHF 105'730.– a H., somma poi battuta contabilmente in una serie registrazioni inferiori a CHF 5'000.– (cfr. supra consid. II, 3.2.1.1, anche III, 1.2.5.2), circostanza che l'imputato ha ammesso, pretendendo però di aver inserito le operazioni nel sistema a distanza di mesi. Questa Corte ha già valutato la veridicità di tale affermazione, scartandola. Le 34 registrazioni relative a tale operazione figurano infatti anche nel registro ad uso interno esaminato dal revisore già il 27 luglio 2015, fugando ogni dubbio quanto al fatto che tale operazione di cambio, al momento dell'invio della lettera recapitata il 4 agosto 2015, fosse già stata immessa nel sistema secondo tale modalità da B. SA (cfr. supra consid. II, 3.4.1.1).

1.3.4.2 Sempre il 25 giugno 2015, presso B. SA è stata effettuata un'ulteriore operazione di cambio del valore di CHF 130'000.–, suddivisa in 40 importi inferiori a CHF 5'000.–, che erano anch'essi già stati inseriti nel software ad uso 'interno', al momento del primo intervento del revisore del 27 luglio 2015 (cfr. supra consid. II, 3.2.2.1). La modalità di frazionamento attestata dai mezzi di prova agli atti, che ricalca in tutto e per tutto quella utilizzata per l'operazione di medesima data effettuata per conto di H., non lascia dubbi quanto al fatto che sia stata utilizzata anche in tal caso la tecnica dello 'smurfing' (cfr. supra consid. II, 3.2.2.3).

1.3.5 Ciò posto, al momento dell'invio della missiva recapitata il 4 agosto 2015, vi erano già stati almeno due episodi in cui un'operazione di cambio per una cifra superiore alle soglie di diligenza era stata suddivisa e registrata contabilmente in più operazioni inferiori. Entrambi i frazionamenti riguardavano dei cambi valuta effettuati il 25 giugno 2015, data che corrisponde a quella indicata nello scritto di B. SA recapitato il 4 agosto 2015. Contrariamente a quanto indicato da A. nella comunicazione in parola, lo 'smurfing' non era dunque un 'unicum' riconducibile all'inesperienza di un dipendente. D'altro canto, lo stesso imputato, sulla questione si è smentito da solo, atteso che, già in occasione dell'interrogatorio del 18 aprile 2016, ha ammesso di aver fatto fittiziamente figurare nel sistema diversi cambi valuta a carico di passanti entro la sera stessa (cfr. supra consid. II, 3.3.1.1). Il fatto che in un solo giorno vi siano stati questi due episodi di 'smurfing' oltre a quello riconosciuto dall'intermediario finanziario nella sua comunicazione ed attribuito ad un dipendente, agli occhi di questa Corte è sufficiente per qualificare affermazioni del tenore di 'la mia azienda lavora nel puntuale rispetto della Legge' e 'l'inesperienza e la leggerezza del mio ex dipendente hanno causato irregolarità che mai sarebbe stata compiuta né dal sottoscritto né dagli altri miei dipendenti' come false ai sensi dell'art. 45 LFINMA-2009.

I presupposti oggettivi di reato sono dunque adempiuti anche per quanto riguarda il secondo scritto pervenuto all'OAD PolyReg in data 4 agosto 2015.

1.3.6 Per completezza, questo Giudice osserva come sia parimenti assodato che il 1° ed il 2 luglio 2015 (quindi prima dell'invio della lettera presa in consegna il 4 agosto 2015 all'OAD PolyReg) siano stati effettuati altri due cambi valuta per un valore di EUR 100'000.– cadauno per H. (cfr. supra consid. II. 3.2.1.2). Poiché il registro delle operazioni è stato sequestrato dal MPC diversi mesi dopo la comunicazione incriminata, non è provato che nel momento in cui l'imputato ha inviato la lettera all'OAD PolyReg, le somme relative a tali cambi fossero già state immesse nel sistema informatico (cfr. supra consid. II, 3.4.1.2). Essendo proprio la suddivisione contabile degli importi a determinare la presenza di 'smurfing' (cfr. supra consid. II, 2.3), le operazioni del 1° e del 2 luglio 2015 non possono dunque essere sussunte quali episodi ulteriori di frazionamento esistenti al momento della comunicazione recapitata all'OAD PolyReg il 4 agosto 2015. Esse non modificano il carattere falso della comunicazione.

1.4 Informazioni del 22 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017

1.4.1

1.4.1.1 Per il DFF, anche le lettere inviate dall'avv. P. il 22 dicembre 2016 ed il 16 gennaio 2017, in nome e per conto di B. SA, e secondo le quali detta società non avrebbe più esercitato alcuna attività di cambio valuta, costituirebbero delle informazioni false ai sensi dell'art. 45 LFINMA-2009. Contrariamente a quanto comunicato dal legale all'OAD PolyReg, B. SA non avrebbe cessato la propria attività e l'ordine legale non sarebbe stato ristabilito. Il fatto che l'imputato abbia in un secondo tempo rettificato le proprie dichiarazioni non modificherebbe in nulla la realizzazione dell'infrazione (cfr. act. SK 4.721.036-047). 

1.4.1.2 Secondo la difesa, il DFF non avrebbe tenuto sufficientemente conto di alcuni elementi. In primo luogo, la decisione del settembre 2016 dell'OAD PolyReg non impediva alla società di esercitare l'attività di cambio, ma solo di coinvolgere A. Inoltre, E. SA pur avendo rilevato 'sulla carta' l'attività di B. SA, non avrebbe potuto operare fino ad avvenuta affiliazione da parte dell'OAD PolyReg, circostanza chiaramente nota e dalla quale detto organismo poteva dedurre che nel frattempo l'attività di B. SA sarebbe continuata. Ciò non da ultimo perché, tra il settembre e il dicembre 2016, l'imputato aveva spiegato all'OAD PolyReg, e meglio, alla sua precedente responsabile C., che B. SA avrebbe continuato ad operare per non perdere la clientela fino ad avvenuta affiliazione di E. SA. Pertanto, le affermazioni dell'avv. P. andrebbero interpretate tenendo in considerazione quanto l'imputato aveva spiegato verbalmente all'OAD PolyReg ed inserite in una realtà più vasta e ben più complessa di quella che gli inquirenti vogliono far credere e che non hanno mai consentito ad A. di spiegare, negando l'assunzione quale teste di C. (cfr. act. SK 4.721.048-058).

1.4.2 Il 22 dicembre 2016, l'avv. P. ha informato l'OAD PolyReg del fatto che 'la società E. SA, che sarà sottoposta alla vigilanza PolyReg, ha rilevato tutte le attività di cambio della B. SA, che non esercita quindi più alcuna attività di Cambio' (cfr. act. DFF 10 13). Il 16 gennaio 2017, detto patrocinatore ha ribadito che 'B. SA non esercita quindi più alcuna attività di cambio con sportello al pubblico', precisando inoltre che 'La E. SA ha anche stipulato il contratto di locazione dei locali adibiti a ufficio cambio, subentrando alla B. SA' (cfr. act. DFF 10 14).

1.4.3 Nell'ulteriore rapporto dell'11 luglio 2017, quindi successivamente alle lettere in esame, G. SA, dopo aver svolto un sopralluogo il giorno stesso, ha constatato che in seno a B. SA si effettuavano ancora transazioni di cambio allo sportello, anche mediante l'impiegata L. (cfr. act. DFF 10 19). Già solo per questo motivo, non corrisponde al vero l'informazione secondo cui B. SA non svolgeva più alcuna attività di cambio valuta a far data dalle lettere dell'avv. P. Dalle circostanze del caso si può inoltre desumere che l'attività di cambio in seno a B. SA è perdurata almeno sino al 4 ottobre 2017. È solo in tale data che l'imputato ha informato I'OAD PolyReg, a nome di B. SA, dell'esistenza del contratto di fornitura di personale risalente al 2 gennaio 2017 (del quale non sembra abbia mai riferito in precedenza) e secondo il cui tenore l'impiegata L., ormai dipendente della E. SA, era stata temporaneamente 'prestata' a B. SA per continuare ad esercitare i cambi allo sportello (cfr. act. DFF 10 84-85). Dalla trasmissione di questa informazione può essere chiaramente desunto che la 'fornitura di personale' era ancora in vigore al 4 ottobre 2017 e che E. SA non aveva ancora rilevato l'attività di cambio valute da B. SA.

1.4.4 È dunque palese che quanto comunicato dall'avv. P. all'OAD PolyReg non corrispondesse al vero, dal momento che le attività di B. SA non erano a quel tempo affatto cessate. Poco importa che, successivamente al controllo straordinario dell'11 luglio 2017, e meglio, il 12 luglio 2017, lo stesso A. si sia dato la pena di comunicare all'organismo di autodisciplina che la cessione dell'attività di B. SA ad E. SA non era ancora potuta intervenire (cfr. act. DFF 10 289). Il reato non viene meno se le informazioni vengono corrette in un secondo momento (cfr. sentenza SK.2017.22 consid. 4.3).

1.4.5 Al dibattimento l'imputato ha espresso disappunto per le conseguenze di quello che ha definito un errore del suo legale. Quest'ultimo gli avrebbe trasmesso le lettere del 22 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017 in copia ma egli non si sarebbe reso conto dei termini errati di cui era stato fatto uso. A suo dire, l'OAD PolyReg e lo stesso avv. P. erano informati del fatto che la cessione sarebbe potuta intervenire solo dopo l'affiliazione di E. SA. A. ha sottolineato che l'organismo di autodisciplina non avrebbe mai formalmente intimato a B. SA di interrompere le attività di cambio, anche perché una repentina sospensione delle attività senza il subingresso di E. SA avrebbe comportato un'ingente perdita di clientela.

1.4.6 Con riferimento alle tesi difensive ed a quanto dichiarato al dibattimento dall'imputato, questo Giudice osserva quanto segue.

1.4.6.1 In primo luogo, appare ben poco probabile che la comunicazione di false informazione sia da imputare ad un errore autonomo del legale, il quale, a distanza di pochi giorni, avrebbe, per ben due volte, utilizzato formulazioni erronee nonostante fosse pienamente a conoscenza della reale situazione di fatto. Le dichiarazioni sono state emesse da un avvocato, il quale è per professione tenuto ad un utilizzo chiaro e comprensibile del linguaggio. Non è quindi verosimile che negli scritti incriminati egli abbia fornito delle informazioni a tal punto imprecise, utilizzando a due riprese un tempo verbale errato. Inoltre, va rilevato come nella precedente missiva del 28 novembre 2016, lo stesso avv. P. si fosse giustamente riferito all'avvicendamento societario in ottica futura utilizzando il relativo tempo verbale (cfr. act. DFF 10 11-12: 'rileverà l'attività di cambio'). Se ne deduce che le affermazioni incriminate, espresse all'indicativo, non potessero che essere espressione di precise indicazioni in tal senso da parte della mandante riferite alla situazione a quel momento.

1.4.6.2 II tentativo dell'imputato di giustificare le asserzioni del 22 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017 è tanto meno credibile nella misura in cui le frasi in cui queste asserzioni sono contenute sono state sottolineate per segnalarne l'importanza e sono state esposte nei medesimi termini in entrambi gli scritti. Inoltre, un semplice errore legato al tempo verbale non spiegherebbe l'indicazione riguardante il ristabilimento dell'ordine legale, aspetto, quest'ultimo, relazionabile a quanto ingiunto alla B. SA dallo stesso OAD PolyReg. Poiché lo stesso A. ha ricevuto entrambe le lettere in copia, laddove il contenuto delle stesse avesse effettivamente travisato quanto il suo mandatario era stato incaricato di comunicare in nome e per conto della sua società, era lecito attendersi che l'imputato stesso, accortosi del suo errore, chiedesse di rettificarlo immediatamente. Nonostante dal punto di vista contenutistico si trattasse di una difformità estremamente importante, che doveva immediatamente saltare agli occhi, A. è rimasto inattivo sia dopo il primo che dopo il secondo scritto. In queste circostanze, è legittimo ritenere che quanto scritto dall'avv. P. fosse espressione di quanto indicatogli dalla cliente.

1.4.6.3 II fatto che B. SA non fosse sottoposta ad un divieto di operare attività di cambio valute e che lo stesso OAD PolyReg sia stato informato delle circostanze relazionate al subentro ed all'affiliazione di E. SA, non pregiudica il carattere di informazione non corrispondente alla verità. È in primo luogo palese che l'assenza di un siffatto divieto non abbia effetti sulla veridicità delle informazioni. Per il resto, trattandosi di un'infrazione di messa in pericolo astratto, non vi è alcuna necessità che si verifichi in concreto una turbativa dell'attività di vigilanza. In altri termini, l'informazione falsa è punibile in quanto tale, indipendentemente dal livello di conoscenza del destinatario. Poco conta, quindi, che l'OAD PolyReg fosse o meno al corrente dell'effettivo proseguimento delle attività in seno a B. SA e dell'impossibilità a trasferire le attività ad E. SA senza l'affiliazione di quest'ultima. Sulla questione, la difesa omette peraltro di tenere in considerazione che quello descritto non era l'unico iter praticabile per autorizzare le attività in seno ad E. SA. La società subentrante avrebbe infatti potuto affiliarsi ad un altro organismo di autodisciplina – come apparentemente avvenuto in un secondo momento (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.025) – senza che l'OAD PolyReg fosse informato di conseguenza. D'altro canto, non v'è alcun elemento agli atti che provi che C. sia stata posta al corrente del fatto che le attività di cambio in seno a B. SA erano in realtà proseguite. A ben vedere, le lettere del legale hanno effettivamente persuaso l'OAD PolyReg quanto all'interruzione dell'attività di cambio valute da parte di B. SA, tanto più che lo scritto del 16 gennaio 2017 faceva riferimento al 'contratto di vendita' dell'attività di cambio che prevedeva esplicitamente la possibilità di sospenderne temporaneamente l'esercizio fino al trapasso ad E. SA. La supposta comunicazione orale a C. non è quindi solo un elemento irrilevante, ma risulta anche inverosimile alla luce della condotta dell'organismo di autodisciplina, nonché delle dichiarazioni contraddittorie dell'imputato in merito a tale divulgazione.

1.4.7 Anche per quanto riguarda le dichiarazioni dell'avv. P. all'OAD PolyReg trasmesse mediante lettere in data 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017, i presupposti oggettivi del reato di cui all'art. 45 LFINMA-2009 sono dunque dati.

1.5 Responsabilità e forma di partecipazione

1.5.1 Giusta l'art. 6 cpv. 1 DPA, se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa. Il cpv. 2 prevede che il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. Infine, se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli (cpv. 3).

1.5.2 Nel periodo in cui sono state fornite le informazioni false esaminate sopra, A. era presidente del consiglio di amministrazione di B. SA e fungeva da unico responsabile LRD. In tale veste, egli era responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'informazione. La violazione dell'art. 45 LFINMA gli è dunque imputabile ai sensi del diritto penale sulla base dell'art. 6 cpv. 1 DPA.

1.5.3 Pacifico che, per quanto concerne le informazioni recapitate il 4 agosto 2015, A. debba essere ritenuto autore diretto, per quanto concerne le lettere del 22 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017, va osservato che le stesse sono state redatte e sottoscritte dal legale di B. SA. Questa circostanza non ha però alcuna incidenza sull'adempimento del reato. Secondo la giurisprudenza, colui che, per commettere un reato, utilizza un'altra persona come uno strumento privo di volontà o perlomeno che non agisce con intenzione colpevole, interviene in qualità di autore mediato ed è punito come se avesse agito direttamente (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 101 IV 306 consid. 8b; sentenza del Tribunale federale 6B_338/2019 del 16 aprile 2019 consid. 4.1). Per quanto concerne i reati propri, nel caso in cui la fattispecie non descriva un atto criminale specifico, ma minacci di punire qualsiasi violazione di un obbligo speciale, è generalmente sufficiente che la persona che lo detiene raggiunga lo scopo mediante l'intercessione di una terza persona (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4a ed. 2011, §13, n. marg. 25-26). Nel caso specifico, B. SA, quale società assoggettata alla vigilanza, soggiaceva all'obbligo generale d'informazione e di cooperazione nei confronti all'OAD PolyReg, di cui l'art. 45 LFINMA-2009 sanziona qualsiasi violazione (cfr. supra consid. III, 1.1.3). All'avv. P. è stato conferito un mandato di tutelare gli interessi della società. Egli, nella lettera, si è limitato ad eseguire il proprio incarico fornendo all'OAD-PolyReg le informazioni ottenute dalla cliente. A. è dunque punibile anche per le comunicazioni del 22 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017.

1.6 Aspetto soggettivo

1.6.1 Commette con intenzione – ossia con dolo diretto – un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 al. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. Commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 al. 3 CP).

1.6.2 L'art. 45 LFINMA-2009 è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente. L'intenzione deve portare sulla consapevolezza che delle informazioni false sono fornite a uno dei destinatari indicati nella norma (Schwob/Wohlers, op. cit., n. 11 ad art. 45 LFINMA). La negligenza è prevista al cpv. 2.

1.6.3 Nel suo ruolo A. era perfettamente al corrente del tipo di attività svolta da B. SA al momento delle comunicazioni incriminate. Egli sapeva che la suddivisione dei diversi importi cambiati non era riconducibile ad un guasto informatico e che non si trattava di un solo evento imputabile alla leggerezza del suo collaboratore; non poteva del resto che essere lui stesso ad aver disposto la continuazione delle attività di cambio in B. SA. In questo contesto, l'imputato ha fornito volontariamente delle informazioni false all'organismo di autodisciplina, personalmente e per mezzo del legale della società. Così facendo ha violato intenzionalmente l'art. 45 LFINMA-2009.

1.7 A. è dunque autore colpevole del reato di cui all'art. 45 LFINMA-2009, infrazione commessa ripetutamente ed intenzionalmente il 4 agosto 2015, il 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017.

2. Violazione dell'obbligo di comunicazione

2.1

2.1.1 Ad A. viene contestato di avere violato l'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 LRD, nel periodo dal 25 giugno 2015 al 17 aprile 2016, in qualità sostituto responsabile LRD con ruolo operativo di B. SA. All'imputato viene rimproverato di avere agito intenzionalmente e, subordinatamente, per negligenza.

Nella sua requisitoria, il DFF ha rilevato che gli indizi presenti al momento delle operazioni di cambio effettuate il 25 giugno 2015 mediante suddivisione contabile delle somme in importi al di sotto della soglia di CHF 5'000.– per conto di H. e della persona di nome 'M.', sarebbero stati sufficienti per sospettare dell'origine criminale dei valori patrimoniali in causa e per stabilire un collegamento con il reato di riciclaggio di denaro. Se i responsabili di B. SA avessero agito con la diligenza richiesta dalle circostanze, non avrebbero dovuto ignorare tali indizi. Infatti, il rifiuto da parte di un cliente di volersi identificare, lascerebbe presupporre che il denaro in causa possa avere un'origine illecita, ferme restando inoltre le ingenti somme di denaro in gioco e che la richiesta proveniva da un piccolo intermediario. Secondo l'accusa, per poter dissipare ogni sospetto, le persone responsabili in seno a B. SA avrebbero dovuto procedere, il più rapidamente possibile, ad ulteriori chiarimenti riguardanti in particolare l'origine dei valori patrimoniali consegnati, l'utilizzo delle somme prelevate, il retroscena economico delle operazioni e la loro plausibilità. Ciò non di meno, le delucidazioni che si imponevano non sarebbero state effettuate, avendo l'imputato accettato le spiegazioni fornite dal cliente senza verificarne la plausibilità e determinare con certezza quale fosse il retroscena economico delle transazioni. Omettendo di effettuare i chiarimenti necessari, i responsabili delle operazioni di cambio presso B. SA non avrebbero dissipato il sospetto relativo a un collegamento tra i valori patrimoniali e un reato secondo l'art. 305bis CP. Essendo i sospetti fondati ai sensi dell'art. 9 LRD, sarebbe stato necessario effettuare una comunicazione all'Ufficio MROS, della cui omissione, l'imputato, sostituto responsabile in ambito LRD e persona fisicamente presente al momento dell'esecuzione delle transazioni, andrebbe riconosciuto penalmente responsabile sulla base dell'art. 6 cpv. 1 DPA. La scelta di frazionare le operazioni in importi inferiori a CHF 5'000.– per permettere ai clienti di non fornire i propri dati, nonché la scelta d'interrompere i rapporti d'affari con H. dopo il suo ennesimo rifiuto di fornire un documento d'identità dimostrerebbero che l'imputato sospettava che i fondi potessero provenire da fonti illecite. Omettendo di comunicare tali sospetti alle autorità competenti, A. avrebbe violato l'art. 37 LRD intenzionalmente, ovvero con dolo diretto o subordinatamente con dolo eventuale (cfr. act. SK 4.721.036-047). 

2.1.2 In aula, la difesa ha avversato le argomentazioni del DFF. A. avrebbe accertato il ruolo di H. e l'attività da lui svolta per la I. SA, come pure il fatto che il denaro proveniva da una vendita di diamanti. Egli si sarebbe sempre fidato delle rassicurazioni del cliente quanto alla consegna della documentazione, visto il ruolo assunto nella vicenda da I. SA (assoggettata all'OAD). Per questo motivo non avrebbe inizialmente registrato le operazioni, per poi farlo in modo frazionato per mezzo dell'impiegata, non disponendo dei documenti di legittimazione. Del resto, per vagliare la fondatezza dei sospetti occorrerebbe trasporsi all'epoca dei fatti riferendosi all'interpretazione che la giurisprudenza riservava a quel tempo al concetto. Infatti, fino al 2016, un minimo sospetto, come quello sorto all'imputato e che lo ha indotto a non più operare con H., non avrebbe dovuto necessariamente condurre ad una comunicazione. La spiegazione sulla provenienza dell'ingente somma sarebbe stata ricondotta all'attività svolta dalla I. SA, ossia il commercio di diamanti, di modo che, non vi sarebbe stata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, essendo detta società a sua volta un intermediario finanziario. L'imputato non avrebbe quindi avuto alcun obbligo di comunicare la fattispecie all'MROS, disponendo semmai di un diritto di comunicazione ai sensi dell'art. 305ter cpv. 2 CP. A mente della difesa, anche laddove si volesse ammettere l'adempimento dei presupposti oggettivi di reato, l'elemento soggettivo dell'intenzionalità non sarebbe dato. Il caso in esame raffigurerebbe infatti il classico 'errore sui fatti' in quanto A. conosceva il principio dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 LRD, ma avrebbe creduto, a torto, che i sospetti concretamente rilevati (peraltro pochi) non necessitavano di essere comunicati. Per quanto concerne un eventuale negligenza, ossia la questione a sapere se l'imputato avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, la difesa conviene che sebbene A. abbia svolto alcuni accertamenti, essi, valutati ad oggi, potrebbero essere ritenuti insufficienti (cfr. act. SK 4.721.048-058).

2.2

2.2.1 Giusta l'art. 37 cpv. 1 LRD, chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 LRD-2016, è punito con la multa sino a CHF 500'000.–. Se l'autore agisce per negligenza, la multa comminata è di CHF 150'000.– al massimo (cpv. 2).

2.2.2 L'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD-2016 prevede che l'intermediario finanziario che (a) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari (1) sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP, (2) provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis n. 1bis CP, (3) sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); (b) interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a; (c) alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio MROS.

2.2.3 Il comportamento punibile in virtù dell'art. 37 LRD è l'omissione di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD-2016 malgrado la conoscenza di uno stato di fatto che la imporrebbe (De Capitani, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad art. 37 LRD). L'obbligo di comunicazione di cui all'art 9 LRD-2016 non mira a tutelare interessi patrimoniali individuali, ma l'integrità della piazza finanziaria elvetica (DTF 134 III 529 consid. 4.3). Esso va ricondotto in primo luogo ai valori patrimoniali, anche se nella prassi indizi relativi a persone collegate ad una relazione d'affari possono anch'essi condurre ad un sospetto fondato (Luchsinger, in: Geldwäschereigesetz (GwG) [Kunz/Jutzi/Schären, curatori], 2017 [in seguito: GwG], n. 21 ad art. 9 LRD).

2.2.4 Perché vi sia una violazione dell'obbligo di comunicazione devono quindi essere adempiute quattro condizioni cumulative. L'autore deve anzitutto essere un intermediario finanziario e i valori patrimoniali devono essere oggetto di una relazione d'affari. Inoltre, l'intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter e 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. Infine, l'intermediario finanziario deve omettere di effettuare la comunicazione all'ufficio MROS, oppure effettuarla tardivamente o in modo incompleto (Ordolli, op. cit., n. 1 ad art. 37 LRD).

2.3 Assoggettamento all'obbligo di comunicazione

2.3.1 Quale prima condizione, è necessario che a commettere una violazione dell'obbligo di comunicazione sia una persona a cui incombe un tale obbligo giusta l'art. 9 LRD-2016, ossia un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 LRD.

2.3.2 Come visto, B. SA è un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD (cfr. supra consid. II, 1.2) ed è quindi persona assoggettata all'obbligo di comunicazione.

Il primo presupposto è dato.

2.4 Valori patrimoniali implicati in una relazione d'affari

2.4.1 L'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD-2016 esiste solo in presenza di valori patrimoniali implicati in una relazione d'affari (Hutzler, in: Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen [Jürg-Beat Ackermann, curatore], Volume II, 2018, n. 41 e segg. ad art. 9 LRD). Nel contesto della lotta al riciclaggio di denaro, la nozione di 'valori patrimoniali' deve essere interpretata in maniera ampia e include ogni bene avente principalmente un valore economico, anche le transazioni finanziarie (sentenza del Tribunale federale 6B_313/2008 del 25 giugno 2008 consid. 2.2; Thelesklaf, op. cit., n. 9 ad art. 9 LRD). Il requisito non presuppone che la relazione d'affari in cui sono implicati i valori patrimoniali sia duratura; anche le operazioni puntuali o isolate, quali le operazioni di cassa, sono contemplate (Garbaski/Macaluso, op. cit., n. 28 ad art. 37 LRD).

2.4.2 Nel periodo di rilevanza penale, B. SA ha cambiato ingenti somme di denaro (cfr. supra consid. II, 1.2). Già solo con riferimento al cliente H., sono state effettuate, tra il 25 giugno 2015 ed il 2 luglio 2015, almeno tre operazioni di cambio per importi di denaro contante di circa CHF 100'000.– (cfr. supra consid. II, 3.2.1). La transazione inerente allo scontrino con la menzione 'tipo occhi blu' si attesta a sua volta sui CHF 130'000.– (cfr. supra consid. II, 3.2.2).

Il requisito è pertanto realizzato.

2.5 Sospetto fondato

2.5.1 L'intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari siano in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter o 305bis CP, che provengano da un crimine, che sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o che servano al finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il sospetto fondato implicano l'obbligo di effettuare senza indugio una comunicazione all'Ufficio MROS.

2.5.2

2.5.2.1 «Sapere» significa che l'intermediario finanziario non ha alcun dubbio in merito al legame tra i fondi ed il reato, come è ad esempio il caso quando il cliente ha riferito tale fatto all'intermediario finanziario oppure quando quest'ultimo viene a conoscenza di una sentenza giudiziaria al riguardo (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2018 consid. 5.5.1; Thelesklaf, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; Luchsinger, op. cit., n. 24 ad art. 9 LRD).

2.5.2.2 Per quanto attiene al concetto di sospetto fondato, esso implica, per sua stessa natura, un margine di apprezzamento e si presta a discussioni ed interpretazioni. Non è pertanto facile determinarne a priori la nozione (Mini, op. cit., n. marg. 302, pag. 581). Da un lato, vi sono casi in cui una comunicazione alle autorità competenti appare giustificata ma non si impone ancora alla luce dell'insufficiente chiarezza sulle circostanze di fatto. Dall'altro, vi è la situazione che rende obbligatoria la comunicazione perché il sospetto si rivela fondato (DTF 147 IV 274 consid. 2.1.3; Cassani, Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d'argent et corruption privée, in: Revue pénale suisse, 2018, vol. 136, n. 2, pag. 179 e segg.; Herren, L'obligation de communiquer les «soupçons fondés» de l'art. 9 LBA, SJ 2019 II 107, pag. 107 e segg.). Nella maggior parte dei casi, il sospetto diviene fondato al termine del processo di chiarimento avviato dall'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LRD, ma può anche accadere che la segnalazione appaia necessaria anche prima del completamento di tale processo, in particolare a seconda degli elementi che i chiarimenti permettono di evidenziare (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.55 del 28 luglio 2020 consid. 2.2.5.5; Garbaski/Macaluso, op. cit., n. 41 ad art. 37 LRD).

2.5.2.3 Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la LRD, un sospetto fondato non deve raggiungere un grado tale da rasentare l'assoluta certezza. Sebbene non sia di competenza dell'intermediario finanziario verificare sistematicamente, per ogni transazione, se sussiste un comportamento punibile, egli deve tuttavia far prevalere la diligenza richiesta dalle circostanze. Per il Consiglio federale, in termini generali un sospetto è giustificato se si fonda su un indizio concreto o su diversi punti di riferimento che lasciano presumere una provenienza criminosa dei valori patrimoniali (FF 1996 III 993, 1024; per maggiori sviluppi anche Garbaski/Macaluso, Commentaire Romand, 2022, n. 37 ad art. 37 LRD).

2.5.2.4 Ad oggi, la giurisprudenza ritiene che un sospetto debba essere considerato fondato se si basa su circostanze insolite, raccolte con cura dall'intermediario finanziario (sentenza del Tribunale federale 6B_786/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2.1.3 - 2.3.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 consid. 7.4). Optando per un'interpretazione evolutiva, la giurisprudenza ha finanche sancito che, se l'intermediario finanziario ha un «simple doute» che i beni siano il risultato di un atto criminale, quest'ultimo deve comunque operare la segnalazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_433/2017 del 21 marzo 2018 consid. 4.9; sentenza del Tribunale penale federale CA.2021.14 del 10 febbraio 2022 consid. 2.2.2.3; SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 5.5.1; SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 4.5.1.1).

2.5.2.5 Anche nella letteratura diversi autori propendono ormai per una concezione ampia di sospetto fondato, che non giudicano contraria al tenore del Messaggio ma foriera di chiarezza: se l'intermediario finanziario ha dei dubbi, deve chiarire la situazione; laddove gli stessi non potranno essere dissipati – in particolare vista l'inconsistenza delle spiegazioni fornite dal cliente –, dovrà operare la comunicazione, e ciò senza che sia necessario recensire ulteriori segnali d'allerta (Villard, Commentaire Romand, 2022, n. 30 ad art. 9 LRD; in questo senso anche: Kuster, Zur Abgrenzung des Melderechts nach Art. 305ter Abs. 2 StGB von der Meldepflicht nach Art. 9 GwG, in: Jusletter 26.06.2017, n. marg. 21; Thelesklaf, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD). Questo poiché il fatto che il dubbio non venga dissipato mediante chiarimenti supplementari equivale ad aggiungere ulteriori segnali d'allerta consolidanti il sospetto (Villard, op. cit., n. 41 ad art. 9 LRD; che cita a sostegno anche De Capitani, op. cit., n. 40 ad art. 9 LRD e Thelesklaf, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD). Parte della dottrina ha invece criticato detto approccio giurisprudenziale (Garbaski/Macaluso, op. cit., n. 37-38 ad art. 37 LRD; Hutzler, in: Kommentar Kriminelles, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD; Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 3a ediz. 2016, p. 152; Luchsinger, op. cit., n. 32 e segg. ad art. 9 LRD).

2.5.2.6 Di recente, il Tribunale federale, determinandosi su un caso relativo ad una violazione dell'art. 37 LRD commessa nel 2011, ha confermato che è corretto ritenere fondato il sospetto anche in presenza di un «simple doute», precisando che detta nozione dev'essere intesa nel senso che, se i chiarimenti effettuati conformemente all'art. 6 cpv. 2 LRD non consentono di dissipare il sospetto, questo non risulta infondato e deve pertanto essere comunicato all'Ufficio MROS (DTF 147 IV 274 consid. 2). In tale contesto, la nostra Alta Corte ha pure constatato come tali precisazioni giurisprudenziali rientrino ragionevolmente nella concezione originaria della norma, motivo per cui esse non violano il principio della legalità né il divieto della retroattività del diritto penale (DTF 147 IV 274 consid. 2.3.2).

2.5.2.7 Le circostanze all'origine dei sospetti fondati possono essere molteplici. Secondo la giurisprudenza, a questo proposito bisogna lasciarsi guidare dall'allegato all'ORD-FINMA (a cui rinviano espressamente gli art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 lett. a deI Regolamento PolyReg 2016) che elenca degli esempi d'indizi di riciclaggio (cfr. sentenza del Tribunale penale federale CA.2019.7 del 28 maggio 2020, consid 1.1.4.2). Di regola, la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente circa l'esistenza di una transazione di riciclaggio; il concorso di diversi di questi elementi può però indicarne la presenza. Inoltre, la plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo, è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza previo esame. Sono segnatamente indizi: la comunicazione del cliente all'intermediario finanziario d'informazioni false o ingannevoli; il rifiuto di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata; le operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione suI conto di un cliente ed in particolare quando del denaro contante del valore di oltre CHF 100'000.– viene depositato o ritirato fisicamente in una o più volte; la ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente ed in particolare in caso di transazioni di fondi, quando una o più transazioni che sembrano collegate fra loro raggiungono o superano CHF 5'000.– (cfr. allegato ORD-FINMA; art. 33 Regolamenti 2014 e 2015). La dottrina ha a sua volta enumerato degli indizi di riciclaggio, ad esempio, l'urgenza di effettuare una transazione finanziaria, l'impossibilità di contattare il cliente, il rifiuto di quest'ultimo di fornire le informazioni necessarie per chiarire il retroscena economico della transazione o della relazione d'affari, la notizia pubblicata dai media relativa all'apertura di un procedimento penale concernente un crimine contro il cliente o l'avente diritto economico dei valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari, e le disposizioni di autorità o altri documenti (De Capitani, op. cit., n. 40-45 ad art. 9 LRD ; Hutzler, in: Kommentar Kriminelles Vermögen, op. cit., n. 35 e seg. ad art. 9 LRD; Thelesklaf, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD).

2.5.3 L'obbligo di comunicazione imposto all'intermediario finanziario in forza all'art. 9 LRD-2016 si iscrive segnatamente negli obblighi di diligenza particolari determinati all'art. 6 LRD-2016 (DTF 147 IV 274 consid. 2.3.1).

2.5.3.1 Secondo l'art. 6 cpv. 2 LRD-2016, l'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (lett. a) oppure laddove vi siano sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o servano al finanziamento del terrorismo (lett. b). Anche il regolamento OAD-PolyReg concretizza l'obbligo speciale di chiarimento a carico dell'intermediario finanziario (art. 30 e segg. regolamento PolyReg nelle versioni del 21 marzo 2014 e dell'11 settembre 2015 [cfr. act. DFF 30 19-63]).

2.5.3.2 La legge non definisce cosa si intenda per inusuale. Per la dottrina può trattarsi di uno scostamento in relazione al rapporto commerciale in quanto tale o di un'inusualità agli occhi dell'intermediario finanziario stesso, date le sue conoscenze ed esperienze. Un obbligo di chiarimento complementare è sempre dato, allorquando una relazione d'affari o una transazione appare inusuale sulla base di conoscenze tecniche oggettive (Müller/Lötscher, Basler Kommentar, n. 43 ad art. 6 LRD; Polli, Commentaire Romand, 2022, n. 107 ad art. 6 LRD). Cruciali sono le informazioni generali che l'intermediario finanziario deve raccogliere all'apertura della relazione (Naef/Calvarese, I chiarimenti complementari nella lotta antiriciclaggio, in: NF 9/2022, p. 488, 491). Con la formulazione 'a meno che la sua legalità sia manifesta' s'intende che un elemento prima facie inusuale non richiederà chiarimenti complementari se viene compreso sulla base delle conoscenze esistenti in capo all'intermediario finanziario senza che sussista ulteriore necessità di intervento (Hutzler, op. cit., n. n. 39 ad art. 6 LRD).

2.5.3.3 Il regolamento PolyReg specifica a sua volta che le relazioni e le transazioni che comportano un rischio superiore dovrebbero essere monitorate e documentate in modo esaustivo all'inizio della relazione e per tutto il periodo della sua sussistenza. In presenza di relazioni d'affari o di transazioni che presentano rischi superiori, I'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari (art. 30 cpv. 2 e 31 lett. c Regolamento 2014 e 2015). Concretamente, nell'ambito della valutazione del rischio, l'intermediario finanziario è quindi tenuto a prendere in considerazione in particolare la sede o il domicilio della controparte e dell'avente economicamente diritto oppure la loro nazionalità; il tipo e il luogo dell'attività commerciale della controparte e/o dell'avente economicamente diritto; l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto; il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti; l'ammontare dei valori patrimoniali depositati; l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti; la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede (art. 32 cpv. 3 del Regolamento 2014 e 31 cpv. 1 del Regolamento 2015). Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore, quelle mediante del denaro contante, dei titoli al portatore o dei metalli preziosi del valore di oltre CHF 100'000.–, depositati o ritirati fisicamente in una o più volte (art. art. 33 cpv. 1 lett. c Regolamento 2014 e 2015).

2.5.3.4 Posto che controparte, avente diritto economico, detentore del controllo, eventuali PEP o persone vicine, nonché oggetto/scopo della relazione, dovrebbero esser già stati accertati e identificati, l'intermediario finanziario deve chiarire, segnatamente e a dipendenza delle circostanze: l'origine dei valori patrimoniali consegnati; a che scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati; il retroscena economico e la plausibilità dei versamenti in entrata importanti; l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente diritto economico dell'impresa o dei valori patrimoniali (Mini, op. cit. n. marg. 310, pag. 583). Le chiarificazioni complementari devono essere intraprese non appena i rischi superiori di una relazione d'affari diventano visibili (TPF 2021 36 consid. 7.5). Se l'intermediario finanziario, malgrado la presenza di elementi che indicano la necessità di svolgere chiarimenti supplementari ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LRD-2016, non adotta misure in tal senso, compie una violazione del suo obbligo di diligenza. In tali casi, occorre procedere per ipotesi e chiedersi se il compimento dell'atto omesso avrebbe, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, permesso di evitare la sopravvenienza del risultato che si è prodotto, in virtù di ragioni legate allo scopo di protezione del dovere di diligenza violato. Per l'esame delle conseguenze dell'atto supposto, occorre applicare le nozioni generali della causalità naturale e della causalità adeguata (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 5.5.9; SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 4.5.7).

2.5.4 La valutazione se e in quale momento sussisteva un obbligo di comunicazione deve avvenire sulla base di una valutazione ex ante; il fatto che, a posteriori, venga accertato che i valori patrimoniali potevano effettivamente provenire da un crimine, non è rilevante (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.7 non pubblicato in: DTF 142 IV 276; sentenza del Tribunale penale federale CA.2019.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.5; SK.2017.54 del 10 dicembre 2017 consid. 2.2.3.2).

2.5.5

2.5.5.1 È attestato, anche per ammissione di A., che il 25 giugno 2015, il 1° luglio 2015 ed il 2 luglio 2015, sono state effettuate tre operazioni di cambio in favore di H. per importi superiori a CHF 100'000.–. La situazione iniziale imponeva dunque particolare attenzione, atteso che le operazioni di cassa implicanti denaro contante per importi di oltre CHF 100'000.– non contabilizzate sul conto di un cliente, risultano intrinsecamente sospette (cfr. supra consid. III, 2.5.2.7). Conto tenuto di quanto esposto sopra, poco conta che una tale disponibilità finanziaria potesse risultare plausibile alla luce delle attività dichiarate da H. L'intermediario finanziario non può infatti limitarsi ad accettare acriticamente le spiegazioni fornite, ma deve sincerarsi autonomamente della plausibilità del retroscena economico. Ciò a maggior ragione visto che A. non risulta aver documentato in alcun modo l'origine delle somme di denaro oggetto delle operazioni di cambio effettuate.

2.5.5.2 Dagli atti di causa si evince anche che tali importi sono stati sistematicamente frazionati in somme inferiori a CHF 5'000.– (cfr. supra consid. II, 3.2.1). Scopo di tale frazionamento era, evidentemente, quello di eludere le soglie di diligenza in base alle quali si imponevano le verifiche del caso. Come ammesso più volte al dibattimento dallo stesso imputato, le persone responsabili in seno a B. SA avrebbero dovuto obbligatoriamente richiedere un documento di identità a H. e compilare un formulario A, ma soprattutto svolgere i chiarimenti necessari volti a determinare il retroscena economico delle transazioni, visto il superamento del limite di CHF 100'000.– (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.013, 015). Invece, hanno preferito suddividere gli importi in modo artificioso, pur di poter effettuare le operazioni senza nulla documentare, eludendo così i necessari doveri di diligenza circa il chiarimento dell'origine dei fondi.

2.5.6 Non va dimenticato che la circostanza stessa del frazionamento delle somme in importi di poco inferiori al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente, in particolare quando una o più transazioni che sembrano collegate fra loro raggiungono o superano CHF 5'000.–, figura espressamente tra gli indizi particolari di riciclaggio previsti a livello di ordinanza e regolamento (cfr. Villard, op. cit., n. 39 ad art. 9 LRD; allegato ORD-FINMA; art. 33 Regolamenti PolyReg 2014 e 2015). In presenza di un retroscena economico lecito, non vi è infatti nessuna necessità di dover disporre un maggior numero di transazioni al fine di sfuggire ai doveri di diligenza imposti dalla LRD, in particolare all'obbligo accresciuto di chiarire il retroscena economico per le operazioni eccedenti i CHF 100'000.–. La suddivisione delle somme di denaro in operazioni di cambio di importi inferiori ai CHF 5'000.– dimostra che l'intermediario finanziario aveva dei sospetti che i fondi avessero origine illecita. Non si vede infatti che senso avesse immettere nel sistema di numerose operazioni di cambio, se i CHF 100'000.– fossero stati di origine lecita; sarebbe bastato effettuare un'unica registrazione. Il 'frazionamento' dimostra che A. aveva avuto sospetti circa il fatto che il denaro potesse avere origine criminale. Ciò nonostante, egli non ha effettuato una segnalazione di sospetto di riciclaggio come invece avrebbe dovuto fare un intermediario finanziario accorto e diligente.

2.5.7

2.5.7.1 H., come visto, ha richiesto a B. SA di poter effettuare dei cambi per importi superiori a CHF 100'000.– e non sommati nel tempo; l'imputato gli aveva fatto presente che era impossibile procedere con tali operazioni senza pezze giustificative che attestassero la provenienza del denaro. A. ha quindi chiesto al cliente di procurarsi le pezze giustificative del caso, in base alle informazioni ricevute da H. circa la provenienza dei fondi: copia del contratto di locazione della cassetta di sicurezza in cui erano depositati i diamanti e di un documento del locatario, scritto proveniente dal titolare dei diamanti compravenduti (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.067). Nessun documento a comprova del retroscena economico e dell'origine dei fondi è mai pervenuto a B. SA, che ha ciononostante proceduto ai cambi. Il fatto stesso che H. non abbia fornito la documentazione a B. SA è particolarmente indiziante di un'origine illecita dei fondi. Infatti, va considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata (cfr. supra consid. III, 2.5.2.7). In tali circostanze, A. avrebbe dovuto effettuare una segnalazione all'Ufficio MROS. Invece che agire di conseguenza, l'imputato ha preferito troncare semplicemente i rapporti con il cliente in quanto quest'ultimo voleva cambiare cifre maggiori sempre 'senza lasciare traccia'. Questa interruzione costituisce a maggior ragione un elemento indiziante che dimostra che A. avesse il sospetto che i fondi avessero origine illecita, come peraltro convenuto anche dalla difesa, secondo cui è stato proprio il sospetto sorto all'imputato ad averlo indotto a non più operare con H.

2.5.7.2 Nella sua prima deposizione, l'imputato ha anche affermato che il cliente, dopo aver cercato di convincerlo ad effettuare dei cambi di valuta per importi elevati (dell'ordine dei CHF 100'000.– e oltre), avrebbe modificato le sue richieste, proponendogli delle conversioni di somme inferiori, invito a cui l'imputato avrebbe aderito (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.067). In realtà, come emerge inequivocabilmente dagli atti ed è stato ammesso a più riprese da A. medesimo, il 25 giugno 2015, il 1° luglio 2015 ed il 2 luglio 2015, B. SA ha cambiato per H. importi superiori ai CHF 100'000.–, suddividendoli in operazioni inferiori alla soglia di CHF 5'000.– (cfr. supra consid. II, 3.2.1).

2.5.7.3 Come emerge dagli atti, l'arrivo di H. presso gli uffici della B. SA per procedere con i cambi valuta, veniva preannunciato (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.013, 021). Questo perché B. SA era in grado di effettuare operazioni di cambio senza preavviso sino a EUR 40'000.–, per importi superiori se veniva avvisato alla mattina era in grado di organizzarsi per il pomeriggio (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.065). Avvisando prima, H. era così sicuro di trovare sufficiente valuta in EUR (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.013, 021). Ciò è perfettamente logico: un ufficio cambio non può disporre di liquidità illimitata e per svolgere operazioni per somme ingenti deve potersi preparare adeguatamente, procurandosi il denaro contante. Prova ulteriore ne è che nell'agenda utilizzata da B. SA, sia il 25 giugno 2015 che il 1° ed il 2 luglio 2015, era stato annotato il nominativo riconducibile a H., e la somma di denaro totale che sarebbe stato necessario convertire al cliente (cfr. act. SK 4.661.081-082). Di conseguenza, già al momento della prima operazione di cambio risalente al 25 giugno 2015, gli indizi esistenti erano sufficienti per stabilire un collegamento tra questi e il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP. A tale data, A. disponeva di tutti gli elementi che avrebbero giustificato e imponevano una segnalazione. Le persone responsabili in seno a B. SA avrebbero come minimo dovuto procedere, il più rapidamente possibile, agli ulteriori chiarimenti imposti dall'art. 6 LRD-2016 in merito all'origine dei valori patrimoniali consegnati, all'utilizzo della valuta prelevata, al retroscena economico delle operazioni e alla loro plausibilità. Omettendo di effettuarli, i responsabili delle operazioni di cambio hanno violato il loro dovere di diligenza ex art. 6 LRD-2016.

2.5.7.4 Per quanto concerne l'altra operazione di cambio svolta il 25 giugno 2015 e di cui al foglio di calcolo con annotato 'tipo occhi blu', A., al dibattimento, ha dichiarato di non ricordare tale transazione e di non sapere cosa intendesse la segretaria con la suddetta dicitura (cfr. supra consid. II, 3.2.2.2). Su questo punto di questione, la Corte non crede alle affermazioni dell'imputato. In primo luogo, risulta provato che il 25 giugno 2015 sia stato effettuato un ulteriore cambio valuta per totali CHF 130'000.–, somma poi frazionata contabilmente mediante registrazioni in importi inferiori ai CHF 5'000.– (cfr. supra consid. II, 3.2.2.1). Per quanto riguarda il cliente, vero è che tale M., dipendente della N., cui il DFF ha ricondotto l'operazione, non è stato identificato (cfr. supra consid. II, 3.2.2.3). Ciò non di meno, questa Corte non può credere al fatto che A. ignori chi fosse il cliente implicato in tale transazione. Infatti, dall'annotazione 'amico' contenuta nell'agenda alla data del 25 giugno 2015, si deve dedurre che in seno a B. SA fosse noto con chi si aveva a che fare. Il fatto di non sapere, secondo le affermazioni di A., chi fosse questo soggetto, è da ritenersi un elemento a carico, visto l'avvenuto cambio di un'ingente somma di denaro. In concreto, gli inquirenti non hanno rinvenuto alcun riscontro circa il retroscena economico della transazione. È quindi verosimile ritenere che B. SA non la abbia richiesta. Come che sia, essa non è comunque stata fornita e quindi neppure trovata. In sostanza, il cambio di CHF 130'000.– è avvenuto nelle medesime circostanze già intercorse per H., oltretutto lo stesso giorno. Anche per l'operazione rubricata 'tipo occhi blu' il sospetto è dunque da considerarsi fondato, ciò che imponeva una segnalazione MROS.

2.5.8 La terza condizione è dunque adempiuta a far tempo dal 25 giugno 2015 per quanto concerne i cambi effettuati in tale data, come pure per le operazioni svolte il 1° luglio 2015 ed il 2 luglio 2015, per le quali non sono stati effettuati gli accertamenti che si imponevano in base alle circostanze.

2.6 Mancata comunicazione

2.6.1 La quarta condizione è la mancata, tardiva o incompleta comunicazione all'Ufficio MROS. La violazione dell'obbligo di comunicazione è un reato di omissione, ossia un reato per il quale la semplice omissione di un'azione richiesta e possibile è punita con una sanzione. La concretizzazione delle conseguenze relative all'omissione non è necessaria per considerare il reato adempiuto (Hilf, in: Kunz et altri (ed), Geldwäschereigesetz (GwG), 2017, n. 21 ad art. 37 LRD). Il reato di cui all'art. 37 LRD è un reato di messa in pericolo astratto. Fintanto che perdura l'obbligo di comunicazione, la violazione del medesimo rimane possibile (Ordolli, op. cit., n. 4 ad art. 37 LRD). La comunicazione deve essere effettuata senza indugio. Anche una comunicazione tardiva costituisce una violazione dell'obbligo di comunicazione. Il reato è iniziato e consumato dal momento in cui vi è conoscenza, rispettivamente sospetto fondato in merito alla situazione sottoposta all'obbligo di comunicazione, come pure quando una tale conoscenza o un tale sospetto fondato avrebbe dovuto concretizzarsi e la comunicazione non viene effettuata. Questo è il caso segnatamente dal momento in cui sono stati intrapresi – rispettivamente avrebbero dovuto essere intrapresi – dei chiarimenti giusta l'art. 6 LRD-2016 che non hanno permesso di dissipare il sospetto (TPF 2021 36 consid. 7.5). L'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD-2016 termina solo il giorno in cui l'intermediario finanziario ha effettuato la comunicazione richiesta. Finché la comunicazione non ha avuto luogo, l'obbligo di comunicazione persiste fintanto che i beni possono essere scoperti e confiscati (DTF 142 IV 276 consid. 5.4.2).

2.6.2 In specie, l'obbligo di comunicazione sussisteva già al momento delle prime operazioni di cambio con valuta del 25 giugno 2015. I chiarimenti necessari non sono stati svolti nemmeno contestualmente alle transazioni del 1° e del 2 luglio 2015. L'obbligo di comunicazione è cessato nel momento in cui le autorità penali sono state in possesso della documentazione relativa ai conti qui in esame, circostanza intercorsa il 18 aprile 2016, ossia in occasione della perquisizione della sede di B. SA e del sequestro della documentazione pertinente da parte del MPC. In questo lasso di tempo non è stata effettuata nessuna comunicazione all'Ufficio MROS da parte delle persone responsabili in seno a B. SA. Anche l'ultima condizione risulta realizzata, di modo che, tutti gli elementi costituivi oggettivi del reato sono dati.

2.7 Responsabilità

2.7.1 Sebbene l'obbligo di comunicazione incomba principalmente all'intermediario finanziario, la persona fisica che non ha effettuato la comunicazione nonostante ne avesse il dovere, può essere punita ai sensi dell'art. 37 LRD. In una società, l'obbligo di comunicare incombe alle persone designate per legge o ordinamento interno a tale funzione (Hutzler, in: Ackermann [curatore], Kommentar, Kriminelle Vermögen, Kriminelle Organisationen, tomo II, 2018, n. 146 ad art. 9 LRD; Werner De Capitani, op. cit., n. 26 ad art. 9 LRD). Quali autori di una violazione dell'art. 37 LRD entrano dunque in considerazione le persone responsabili dell'effettuazione di una comunicazione secondo i regolamenti interni, le persone esterne incaricate a tal fine, gli organi che devono predisporre le basi necessarie per l'istruzione e la sorveglianza del responsabile della comunicazione nonché gli organi e i collaboratori ai quali incombe l'istruzione e la sorveglianza del responsabile della comunicazione (De Capitani, op. cit., n. 9 ad art. 37 LRD).

2.7.2 Nel periodo di rilevanza penale, la persona formalmente incaricata della comunicazione dei sospetti all'Ufficio MROS era K., in qualità di responsabile LRD di B. SA. Tuttavia, egli non svolgeva alcun ruolo operativo in seno alla società e non vi sono elementi che dimostrano che egli fosse stato informato dei fatti. L'imputato, sostituto responsabile in ambito LRD, nonché persona presente al momento dell'esecuzione delle transazioni, avrebbe dovuto respingere le richieste dei clienti ed informare K. per permettergli di procedere alla comunicazione, oppure procedervi egli stesso. Avendo omesso di agire secondo i suoi obblighi, A. dev'essere riconosciuto penalmente responsabile dell'omissione della comunicazione.

2.8 Aspetto soggettivo

2.8.1 Con specifico riferimento all'infrazione intenzionale ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 LRD, affinché possa essere ritenuta tale fattispecie, l'intermediario finanziario deve, consapevolmente e volontariamente, omettere di effettuare la comunicazione richiesta dall'art. 9 LRD-2016. Il dolo eventuale è realizzato allorquando l'intermediario finanziario sa o presume che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari potrebbero provenire da un crimine ma che, ciò nonostante, si astiene dal chiarire le circostanze giusta l'art. 6 LRD-2016 e non effettua la comunicazione di cui all'art. 9 LRD-2016. In altre parole, egli accetta la situazione (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016, consid. 2.6.1 non pubblicato in DTF 142 IV 276; Ordolli, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 37 LRD). Ciò è anche il caso per l'intermediario finanziario che ha constatato l'esistenza di circostanze insolite o ha riscontrato degli elementi atti a far supporre un'origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali e non ha ottenuto dal cliente spiegazioni soddisfacenti, non ritiene il tutto particolarmente preoccupante e lascia correre il rischio (De Capitani, op. cit., n. 20 ad art. 37 LRD). Bisogna invece considerare che vi è dolo diretto, quando è difficilmente concepibile che i fatti sospetti di cui è venuto a conoscenza l'intermediario finanziario non abbiano suscitato in lui perlomeno una certa perplessità e non si può ragionevolmente dubitare che egli abbia effettivamente colto la portata degli indizi esistenti (nel senso di un sospetto fondato), ma si astenga deliberatamente dal presentare una comunicazione. Chi è conscio, sulla base della propria esperienza e funzione, nonché delle numerose informazioni di cui dispone, che una comunicazione è inevitabile e deve avvenire, ma ciò nonostante non la effettua, viola l'obbligo di comunicazione mediante dolo diretto (cfr. sentenza del Tribunale penale federale CA.2020.10 del 2 agosto 2021 consid. 2.2.2.3 e seg.).

2.8.2 Nel caso in esame, risulta evidente che A. abbia omesso di agire consapevolmente e volontariamente. In primo luogo, è la stessa scelta di frazionare gli importi in somme inferiori a CHF 5'000.– per permettere ai clienti di non fornire i propri dati, a dimostrare, inequivocabilmente che l'imputato sospettava che i fondi potessero provenire da fonti illecite. Inoltre, egli ha inizialmente ammesso che le transazioni apparivano inusuali e di aver accettato di svolgerle per via del maggior guadagno dovuto al tasso di cambio vantaggioso (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.072). Anche il fatto che il cliente non abbia fornito i documenti necessari al chiarimento del retroscena economico e che A. abbia comunque effettuato le operazioni di cambio frazionando gli importi, dimostra il dolo. Significativo di un agire in piena consapevolezza è anche l'interruzione dei rapporti con H., senza però procedere con una segnalazione antiriciclaggio al competente Ufficio. L'imputato, i cui sospetti sull'origine criminosa dei fondi erano ormai fondati, ha volontariamente deciso di non effettuare la comunicazione MROS.

2.8.3 Poiché sollevato dalla difesa, occorre parimenti chiedersi se l'imputato si sia trovato in una situazione di errore.

2.8.3.1 Vi è un errore sui fatti ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 CP allorquando l'autore agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto. Lo stesso sarà giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Se, tuttavia, avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, l'autore è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo (art. 13 cpv. 2 CP). In caso di errore sui fatti, l'intenzione di commettere il reato viene meno (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.2). Si presume quindi un errore di fatto che esclude l'intenzione dell'autore del reato se l'autore si sbaglia, ad esempio, sulle caratteristiche dell'oggetto del reato (cfr. DTF 82 IV 198 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_1056/2013 del 20 agosto 2014 consid. 3). Tale errore di fatto, o errore sui fatti, può anche essere un errore sugli elementi costitutivi o esclusivi normativi. È irrilevante sapere se questo errore si basa su un'errata interpretazione dei fatti o su un'errata interpretazione della legge. Chiunque – per qualsiasi motivo – si sbaglia sull'esistenza fattuale di un elemento normativo del reato è soggetto a un errore di fatto (sentenza del Tribunale federale 6B_187/2016 del 17 giugno 2016 consid. 3.2, con rinvii; sentenza del Tribunale penale federale CA.2020.16 del 23 agosto 2021 consid. 1.4.2). Con particolare riferimento all'infrazione di cui all'art. 37 LRD, l'intermediario finanziario che non ha avuto sospetti per il semplice fatto di non essersi conformato agli obblighi di chiarimento previsti o che non riconosce l'esistenza di una situazione soggetta all'obbligo di comunicazione perché non esercita la diligenza richiesta, agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto evitabile ed è punibile giusta l'art. 37 cpv. 2 LRD (TPF 2021 36 consid. 11.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.39 del 31 maggio 2021 consid. 2.10; Ordolli, op. cit., n. 12 ad art. 37 LRD; Hilf, op. cit., n. 31 ad art. 37 LRD).

2.8.3.2 Si è invece in presenza di un errore sull'illiceità nel caso in cui chi commette un reato lo fa non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente. Perché sia realizzato un errore sull'illiceità, occorre che l'autore non sappia, né possa sapere che il suo comportamento è illecito. In altri termini, l'autore deve agire credendosi legittimato a farlo. Egli pensa quindi a torto che l'atto concretamente commesso sia conforme al diritto (sentenza del Tribunale federale 6B_339/2015 del 16 giugno 2015 consid. 3.2). Le conseguenze penali di un errore sull'illiceità dipendono dal suo carattere evitabile o meno. L'autore che commette un errore inevitabile non è colpevole e deve essere prosciolto (art. 21 prima frase CP). Per contro, chi commette un errore evitabile incorre in un comportamento colpevole, ma la sua colpa sarà diminuita. Rimarrà quindi punibile, ma la pena sarà necessariamente attenuata (art. 21 seconda frase CP; sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.47 del 17 ottobre 2022 consid. 10.2).

2.8.3.3 Ora, è incontrovertibile che la nozione di sospetto fondato sia stata oggetto di un'interpretazione evolutiva (cfr. a questo soggetto le considerazioni di Garbaski/Macaluso, op. cit., n. 38 ad art. 37 LRD). Ciò non permette però di escludere l'intenzionalità (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.17 dell'11 ottobre 2023 consid. 7.5.4). Un errore su di un elemento costitutivo oggettivo che presuppone una forma di interpretazione e che conduce l'autore del reato a ritenere, erroneamente, che la sua condotta non sia punibile, non rientra infatti né nel campo di applicazione dell'art. 13 CP né in quello dell'art. 21 CP (cfr. DTF 129 IV 238, consid. 3.2.2; Dupersinge/Guaderon, Commentaire Romand, n. 24 ad art. 13 CP; Killias/Kuhn/Dongois, Précis de droit pénal général, 2016, n. marg. 308). Questo poiché la consapevolezza non richiede una percezione giuridica esatta delle nozioni legali: è invece sufficiente che l'autore si sia immaginato i fatti conformemente alle concezioni abituali (DTF 99 IV 57 consid. 1a; 6B_182/2016 del 17 giugno 2016 consid. 4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.17 dell'11 ottobre 2023 consid. 7.5.4). L'intenzione non verte quindi su di una nozione giuridica o sull'illiceità di un atto, bensì sugli elementi esteriori e sulla loro portata sociale (DTF 129 IV 238, consid. 3.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B 804/2018 deI 4 dicembre 2018 consid. 3.1.1; 6B_917/2014 deI 26 novembre 2015 consid. 3.2). Un errore sui fatti è pure escluso, quando l'autore agisce sapendo di ignorare gli elementi di fatto o giuridici importanti per apprezzare la portata della sua condotta, in particolare quando l'ammissibilità del suo comportamento è dubbia (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale federale 6B_63/2017 deI 17 novembre 2017 consid. 3.2 e 3.3).

2.8.3.4 Già sulla base delle informazioni in possesso di A. al tempo dei fatti, il contesto in cui sono intervenuti i cambi di valuta e la stessa relazione d'affari con quest'ultimo risultavano altamente sospette. Ad un intermediario finanziario diligente e con l'esperienza dell'imputato non poteva in particolare sfuggire che, dietro alle non documentate richieste del cliente, si potesse celare altro, in particolare reati o legami con il riciclaggio. La circostanza secondo la quale gli elementi concreti di sospetto, in assenza di chiarimenti seri e soddisfacenti che permettessero di dissiparli, siano da ritenersi fondati e sottoposti all'obbligo di comunicazione, rientra ragionevolmente nella concezione originaria della norma ed era al tempo già stata preconizzata, per poi consolidarsi nel corso degli anni (DTF 147 IV 274 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.17 dell'11 ottobre 2023 consid. 7.5.5). Ciò nonostante, l'imputato, nulla ha intrapreso. Su tali presupposti, egli non può ora prevalersi di un errore. A. ha dunque commesso la violazione dell'obbligo di comunicazione con cognizione di causa.

2.9 A. è dunque autore colpevole del reato di cui all'art. 37 LRD, commesso intenzionalmente dal 25 giugno 2015 al 18 aprile 2016.

IV. Pena

1. A. è riconosciuto colpevole di comunicazione di informazioni false ai sensi dell'art. 45 LFINMA-2009, reato punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, e di violazione intenzionale dell'obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD, infrazione a cui è comminata una multa sino a CHF 500'000.–.

2. Principi applicabili

2.1 Nel caso in cui venga richiesto il giudizio ai sensi dell'art. 72 DPA nell'ambito di un procedimento di diritto penale amministrativo, la pena pronunciata dall'amministrazione nella decisione penale equivale alla richiesta dell'accusa, cui il giudice non è vincolato. Inoltre, il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 70 cpv. 1 DPA non si applica all'accertamento giudiziario (sentenza del Tribunale federale  6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5.4, Burri/Ehmann, Basler Kommentar, 2020, n. 10 ad. art. 70 DPA).

2.2 Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, la pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg.). In ambito di diritto penale amministrativo inoltre, l'art. 9 DPA, che trova applicazione anche in caso di pene pecuniarie, prevede il principio del cumulo delle pene. Per questo motivo, ogni singolo illecito amministrativo comporta una sanzione separata, la cui valutazione non tiene conto di altri illeciti punibili (sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.22 del 14 giugno 2018 consid. 6.2.2) e la pronuncia di una pena complementare ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP in un contesto di concorso retrospettivo non entra in linea di conto (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.14 del 4 luglio 2019 consid. 3.4).

2.3 Giusta l'art. 50 CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c).

3. Modifiche del diritto sanzionatorio

3.1

3.1.1 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi – con o senza la condizionale. La durata minima della pena detentiva è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate (art. 40 cpv. 1 CP).

3.1.2 Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono state codificate all'art. 41 CP. Per quanto attiene alla pena pecuniaria, con la revisione l'ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e ad un massimo di 180 (art. 34 cpv. 1 CP), mentre il diritto previgente prevedeva un massimo di 360 aliquote (vart. 34 cpv. 1 CP) e il minimo – non regolamentato dalla legge – era di una aliquota giornaliera (Queloz, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 34-41 CP). L'importo minimo dell'aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla legge – è stato fissato in CHF 30.– con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a CHF 10.–, mentre l'importo massimo di CHF 3'000.– ad aliquota è rimasto invariato (cfr. vart. 34 cpv. 2 CP e art. 34 cpv. 2 CP).

3.1.3 Il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (vart. 42 cpv. 1 CP), mentre il nuovo diritto contempla la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare una pena condizionalmente sospesa a una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (cfr. vart. 42 cpv. 4 CP e art. 42 cpv. 4 CP).

3.2 I reati per i quali A. viene riconosciuto autore colpevole, sono stati commessi prima del 1° gennaio 2018, occorre pertanto esaminare quale sia il diritto sanzionatorio applicabile in concreto.

3.2.1 Per quanto concerne la violazione dell'art. 37 LRD, poiché la sanzione comminata è la multa, tipologia di sanzione non toccata dalla modifica, la nuova normativa non rappresenta una lex mitior per cui si giustifica l'applicazione della legge previgente.

3.2.2 Per la violazione dell'art. 45 LFINMA-2009, infrazione per la quale entrano in considerazione una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, conto tenuto della pena commisurata, la Corte ritiene che il previgente regime sanzionatorio risulti indubbiamente più favorevole all'imputato rispetto all'attuale normativa. La reintroduzione delle pene detentive di breve durata, la limitazione delle pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180 e la determinazione di un importo minimo per l'aliquota giornaliera non risultano infatti essere più favorevoli all'autore, rispetto alla normativa precedente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all'art. 42 cpv. 1 CP non hanno alcun influsso alla luce della pena comminata in concreto.

3.3 Conseguentemente, non costituendo la nuova normativa una lex mitior, alla presente fattispecie si deve applicare il quadro normativo previgente, ossia quello vigente all'epoca dei fatti imputati ad A.

4. Quadro normativo per la commisurazione della pena

4.1 Secondo l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.

4.2 In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso («Tatkomponenten»). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa («objektive Tatkomponenten»), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007 designava con le espressioni «risultato dell'attività illecita» e «modo di esecuzione» (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, vagliati sotto il profilo soggettivo («Tatverschulden»), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle «circostanze esterne», e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

4.3 Determinata, così, la colpa globale dell'imputato («Gesamtverschulden»), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

4.4

4.4.1 Così come disposto dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore («Täterkomponenten»), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

4.4.2 In questo contesto i precedenti penali hanno normalmente un effetto aggravante, che è meno significativo quando sono lievi e lontani nel tempo (DTF 121 IV 3, consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 6B_105/2015 del 13 gennaio 2016, consid. 1.3.2; 6S.199/2004 del 27 aprile 2005 consid. 3.3; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2a ed. 2019 n. marg. 320 e segg.). Le condanne scontate all'estero sono a loro volta da tenere in considerazione (DTF 105 IV 225 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_258/2015 del 26 ottobre 2015 consid. 1.2.1; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 134 ad art. 47 CP). Fondandosi sul vart. 369 cpv. 7 CP, la giurisprudenza ha sancito che i precedenti penali cancellati dall'estratto del casellario giudiziale non possono essere considerati nella commisurazione della pena (DTF 135 IV 87 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 consid. 12.9). Tale 'Verwertungsverbot' vale anche per i reati commessi all'estero; decisivo è il lasso di tempo dopo il quale le iscrizioni devono essere cancellate dal registro nazionale (cfr. sentenza del Tribunale penale federale 1B_88/2015 del 7 aprile 2015 consid. 2.1.1; Trechsel/Fabia, Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), Praxiskommentar, n. 6 ad art. 369 CP). Sebbene il vart. 369 CP sia nel frattempo stato abrograto, senza che nella nuova legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (LCaGi; RS 330) sia stato ripreso il divieto di utilizzare i dati eliminati (cfr. Messaggio del 20 giugno 2014 concernente la legge sul casellario giudiziale, FF 2014 4929, 4941; sentenza del Tribunale federale 6B_1358/2021 del 21 giugno 2023 consid. 3.3.5), la norma rimane applicabile in quanto più favorevole all'autore, e ciò anche allorquando si tratta di valutare delle iscrizioni nel casellario estero (cfr. sentenza dell'Obergericht del Canton Zugo del 30 maggio 2023 S 2013 1, consid. 2.5).

4.5 Giusta l'art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata (art. 48 a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48 a cpv. 2 CP).

4.6 Per quanto riguarda in particolare le multe, secondo l'art. 106 cpv. 3 CP il giudice commisura la multa alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come per i crimini e i delitti, il giudice commisura anche in questo caso la pena alla colpa dell'autore e tiene successivamente conto della vita anteriore dell'autore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cfr. art. 47 cpv. 1 CP, applicabile per rinvio dell'art. 104 CP e dell'art. 2 DPA; DTF 119 IV 330 consid. 3; Heimgartner, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 20 ad art. 106 CP).

5. Comunicazione di informazioni false

5.1 Determinazione della colpa in funzione delle «Tatkomponenten»

5.1.1 Per quanto concerne le circostanze oggettive del reato, va osservato che l'imputato, nei suoi scritti recapitati il 4 agosto 2015, ha comunicando falsamente all'OAD PolyReg che le operazioni registrate 'in blocco' a giugno 2015 erano dovute ad un malfunzionamento informatico, rispettivamente che vi era effettivamente stato, presso B. SA, un caso di frazionamento delle somme, ma che si trattava di un singolo episodio imputabile all'inesperienza di un dipendente. Così facendo, A. ha messo in pericolo l'esercizio della funzione di vigilanza fornendo all'organismo un quadro generale inesatto della situazione. Finalità di tali comunicazioni false, non poteva che essere, a mente di questo Giudice, quella di disincentivare ulteriori e più approfonditi controlli. In entrambi i casi, l'imputato ha deliberatamente mentito, minimizzato la gravità della situazione, sottacendo nel contempo informazioni di primaria importanza che avrebbero permesso all'OAD-PolyReg di intervenire in modo più deciso ed efficace, evitando che presso B. SA si svolgessero ulteriori violazioni delle regole di autodisciplina. Così facendo, l'imputato ha anche influenzato la procedura di sanzione, essendo le informazioni da lui fornite state sostanzialmente accettate dall'organismo (cfr. act. DFF 10 516). Allo stesso modo l'imputato, tramite l'avv. P., ha fornito in due occasioni (22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017) informazioni fuorvianti all'OAD PolyReg, lasciando intendere che l'attività di cambio valute presso B. SA fosse stata interrotta. Anche in questo caso, le informazioni false hanno ostacolato l'esercizio della vigilanza, sebbene viste le circostanze, questi due episodi risultano leggermente meno gravi, avendo solo ritardato l'intervento dell'organismo di autodisciplina. Nonostante l'imputato abbia preteso il contrario, solo alla lettura del rapporto del revisore del 2 maggio 2017, l'organismo di autodisciplina ha effettivamente appreso che B. SA era in realtà ancora operante.

5.1.2 Quanto agli aspetti soggettivi del reato, va osservato come per tutte le comunicazioni incriminate il solo fine di A. potesse essere quello di proseguire la sua attività in modo indisturbato, evitando l'adozione di misure che potessero influire negativamente sulla stessa. L'imputato voleva così salvaguardare la sua posizione professionale, ciò che risponde innanzitutto ad un fine economico. Sebbene A. abbia agito in piena libertà decisionale, dallo svolgimento dei fatti non traspare una significativa intensità delittuosa. L'attività illecita si è infatti sostanzialmente limitata al confezionamento di alcune brevi lettere, senza che sia stato necessario mobilitare risorse rilevanti.

5.2 Alla luce di quanto esposto, considerando il grado di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, la reprensibilità dell'offesa («objektive Tatkomponenten») ed esaminati anche gli aspetti soggettivi del reato («Tatverschulden»), la colpa dell'imputato viene valutata complessivamente media. Alla luce di ciò, questa Corte ritiene adeguato fissare una pena ipotetica di 60 aliquote giornaliere ciascuna per gli scritti recapitati il 4 agosto 2015 e di 40 aliquote giornaliere ciascuna per le comunicazioni del 22 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017. In applicazione del principio del cumulo delle pene (sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.22 del 14 giugno 2018 consid. 6.4.1) la pena ipotetica di base, complessiva, si attesta in 200 aliquote giornaliere.

5.3 Ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei «Täterkomponenten»

5.3.1 Riguardo alle circostanze legate all'imputato, si osserva che egli è attivo professionalmente da decenni nell'ambito del commercio di metalli preziosi, consegue attualmente un buon reddito quale dipendente della B. SA e dispone di una sostanza imponibile considerevole; la sua situazione patrimoniale è buona. A. ha subito una condanna per carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP) il 15 settembre 2017. Dal casellario giudiziale italiano si evince ch'egli, negli anni '90, è stato condannato per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e per violazione delle norme di repressione fiscale. Poiché se tali reati fossero stati commessi in Svizzera, sarebbero già stati cancellati dal casellario, essi non vanno considerati nella commisurazione della pena (cfr. supra consid. IV, 4.4.2). Sempre in Italia, A. è però anche stato condannato, il 19 gennaio 2000 per bancarotta fraudolenta. A questo riguardo, in considerazione della pena di 5 anni di reclusione comminata dalla Corte di Appello di Venezia, si deve partire dall'assunto che il reato, anche se fosse stato commesso in Svizzera, figurerebbe tutt'ora nel casellario giudiziale (cfr. vart. 369 cpv. 1 lett. a CP; art. 30 cpv. 2 LCaGi). Di tale sentenze può dunque di principio essere tenuto conto, su riserva del lungo tempo trascorso dai fatti. Dall'estratto del casellario giudiziale svizzero dell'imputato, risulta infine pendente, dal 21 marzo 2022, un'inchiesta a carico di A. condotta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) per titolo di riciclaggio di denaro. Per tale procedimento vale la presunzione d'innocenza. In complesso, dunque, i fattori legati alla persona dell'autore hanno una portata leggermente aggravante.

5.3.2 Venendo, infine, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie ('ausser—gewöhnlichen Umständen'), ritenuto come l'espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenza del Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6). In concreto, tale criterio ha ad ogni modo un peso nullo, ritenuto che la pena comminata è una pena pecuniaria (sospesa, cfr. infra consid. IV, 5.5) e che la situazione finanziaria dell'imputato gli permette di non incorrere in gravi problemi di liquidità.

Le circostanze legate all'imputato impongono dunque un leggero adeguamento della pena, pari a 20 aliquote giornaliere, per complessive 220 aliquote giornaliere.

5.4 Circostanze attenuanti

II termine di prescrizione per la comunicazione d'informazioni false è di 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP). I due terzi del termine di prescrizione sono dunque trascorsi dalla data di comunicazione delle informazioni false, intervenuta il 4 agosto 2015, il 22 dicembre 2016 ed il 16 gennaio 2017. Per ammettere un'attenuazione della pena a norma dell'art. 48 CP lett. e CP, occorre tuttavia che la stessa abbia perso di senso alla luce della buona condotta tenuta dall'autore. La portata di tale condizione è controversa. La corrente dottrinale principale si orienta verso l'idea che si tratti semplicemente della non commissione di ulteriori infrazioni (Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 48 CP; Pellet, Commentaire romand, op. cit., n. 44 ad art. 48 CP). La giurisprudenza sembra dal canto suo concepire che anche un comportamento inappropriato o scorretto possa essere sufficiente per escludere la circostanza attenuante, in particolare in presenza di ammissioni in tal senso da parte dell'imputato (DTF 132 IV 1 consid. 6.3; sentenza del Tribunale federale TF 6S.117/2000 dell'11 maggio 2000). Nel caso in narrativa, sebbene vi sia un procedimento aperto condotto dal MP-TI (cfr. supra consid. IV, 5.3.1) al momento all'imputato non è stata comminata nessuna condanna. Inoltre, A., al dibattimento, non ha ammesso alcunché in relazione a tali fatti, precisando di essere stato coinvolto nell'inchiesta solo in una seconda fase. Su questi presupposti ed in assenza di altri riscontri, la Corte ha ritenuto, tutto ponderato, di ridurre la pena in funzione del lungo tempo trascorso dai fatti.

Alla luce di quanto testé indicato, considerate tutte le circostanze, la Corte giudica adeguata una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere (35 aliquote giornaliere per ciascuno degli scritti recapitati il 4 agosto 2015 e 25 aliquote giornaliere per ciascuna delle comunicazioni del 22 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017).

5.5 Fissazione della pena in aliquote

5.5.1 Per quel che attiene all'importo dell'aliquota, il vart. 34 cpv. 2 CP prevede che un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a CHF 3'000.–. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

5.5.2 Secondo la decisione di tassazione relativa all'anno fiscale 2021 il reddito netto da attività lavorativa dell'imputato ammontava a CHF 103'736.–, a cui si aggiungeva un reddito immobiliare pari a CHF 6'000.–. Nell'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato (2020) l'autorità fiscale ha accertato una sostanza netta pari a CHF 3'512'000.–. Nel formulario sulla situazione personale A. ha indicato degli oneri di mantenimento pari a CHF 300.– mensili in favore della sua ex moglie. Al dibattimento l'imputato ha declinato un reddito lordo mensile pari a CHF 10'000.– su tredici mensilità.

5.5.3 Alla luce di quanto esposto, considerando un reddito mensile netto di circa CHF  9'144.–, gli obblighi di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge e una deduzione del 20 % per le spese di cassa malati e imposte, l'aliquota giornaliera viene fissata a CHF 240.–. La pena pecuniaria di 120 aliquote corrisponde pertanto complessivamente a CHF 28'800.–.  

5.6 Sospensione condizionale

5.6.1 Giusta il vart. 42 cpv. 1 CP, di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni è sospesa se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se l'esecuzione della pena è sospesa del tutto o in parte, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP).

5.6.2 In specie, le condizioni formali per la concessione della condizionale ai sensi del vart. 42 cpv. 1 e 2 CP sono date. La sospensione della pena può essere dunque concessa, impartendo un periodo di prova di due anni, periodo senz'altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.

6. Violazione dell'obbligo di comunicazione

6.1 Determinazione della colpa in funzione delle «Tatkomponenten»

Dal punto di vista oggettivo, va rilevato come la violazione dell'obbligo di comunicare sia durata circa dieci mesi, ossia fino all'intervento delle autorità di perseguimento penale; lo stato illecito non è cessato grazie all'iniziativa dell'imputato. Durante questo lasso di tempo, l'imputato ha messo in pericolo l'andamento dell'inchiesta penale nella misura in cui una sua segnalazione all'Ufficio MROS avrebbe facilitato la raccolta d'informazioni su H. e sul cliente cui era riconducibile l'operazione con annotato 'tipo occhi blu'. Sebbene si tratti di persone differenti, le modalità di esecuzione delle operazioni e gli indizi esistenti sono sovrapponibili ed intrinsecamente legati sia dal punto di vista temporale che sostanziale, ciò che conduce questa Corte a valutare il comportamento incriminato nel suo insieme, come del resto già ritenuto anche dal DFF. A., con la sua condotta, ha di fatto impedito alle autorità di perseguimento penale di accedere ad informazioni di potenziale rilevanza, pregiudicandone l'intervento ed un'eventuale confisca dei valori patrimoniali. Le somme di denaro coinvolte erano importanti per dei singoli cambi di valuta, ma non considerevoli in termini assoluti. Per quanto concerne le modalità di esecuzione, si è in presenza di omissioni ripetute da parte dell'imputato, il quale ha effettuato quattro operazioni di cambio nonostante gli indizi in presenza, decidendo di non effettuare i chiarimenti necessari e di non comunicare i sospetti relativi all'origine dei fondi alle autorità competenti. Dal punto di vista soggettivo l'intensità della volontà delittuosa non è trascurabile. Anche in questo caso il fine ricercato era quello di continuare ad esercitare indisturbato l'attività lucrativa di cambio valuta. A. ha del resto ammesso che le operazioni di conversione incriminate gli permettevano di applicare un tasso di cambio a lui vantaggioso. Alla luce di quanto esposto, la colpa dell'imputato appare non più lieve ed è adeguato fissare quale pena ipotetica una multa di CHF 40'000.–, corrispondente a meno di 1/10 della comminatoria di pena per il reato di violazione intenzionale dell'obbligo di comunicazione.

6.2 Ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei «Täterkomponenten»

In considerazione di quanto esposto a soggetto del reato di comunicazione di informazioni false (cfr. supra consid. IV, 5.3.1-5.3.2), le circostanze legate all'imputato hanno una portata leggermente aggravante. La pena va dunque portata a CHF 50'000.–.

6.3 Circostanze attenuanti

Anche nell'ambito della violazione dell'art. 37 LRD, richiamati i principi esposti nell'ambito del reato di comunicazione di informazioni false (cfr. supra consid. IV, 5.4), il lungo tempo trascorso dai fatti costituisce una circostanza attenuante. Considerando che i fatti sono occorsi tra il 25 giugno 2015 ed il 18 aprile 2016, vale a dire quasi otto anni or sono, durata che eccede quella del termine di prescrizione dell'azione penale, la pena deve essere di conseguenza attenuata.

Alla luce di quanto testé indicato, ponderate tutte le circostanze, la Corte giudica adeguata una multa di CHF 8'000.–.

6.4 Pena detentiva sostitutiva

Le disposizioni sulla condizionale non sono applicabili alle contravvenzioni (art. 105 cpv. 1 CP, applicabile per rinvio dell'art. 2 DPA). Se la multa non può essere riscossa, essa è, a richiesta dell'amministrazione, commutata in arresto o in carcerazione conformemente all'art. 10 DPA.  In concreto, in caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di tre mesi (art. 10 cpv. 3 e 91 cpv. 1 DPA).

V. Spese

1.

1.1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, salvo l'art. 78 cpv. 4 DPA, secondo gli art. 417-428 CPP (art. 97 cpv. 1 DPA). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA).

1.2 Giusta l'art. 94 DPA, le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d'ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura (cpv. 1). L'ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale (cpv. 2). Ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), l'importo della tassa di decisione per la decisione penale varia da un minimo di CHF 100.–ad un massimo di CHF 10'000.–, mentre giusta l'art. 12 cpv. 1 lett. a della medesima ordinanza la tassa di stesura si compone di una tassa di CHF 10.– la pagina per la confezione dell'originale.

2. Ritenuto che nella procedura giudiziaria l'amministrazione agisce quale accusa unitamente al MPC, per la determinazione degli emolumenti del DFF si giustifica l'applicazione del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 ottobre 2010 (RSPPF; RS 173.713.162). Giusta l'art. 1 cpv. 2 RSPPF, gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP. I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati dalla Confederazione o pagati da quest'ultima; sono escluse le spese di detenzione (art. 9 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria (art. 5 RSPPF). Giusta l'art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, in caso di chiusura con un atto d'accusa l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra CHF 1'000.– e CHF 100'000.–. Le spese sostenute dall'accusa sono già comprese nell'emolumento (sentenze del Tribunale penale federale SK.2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2011.6 del 22 luglio 2011 consid. 10.3)

3. Nella decisione penale del 16 marzo 2022, il DFF ha fissato a CHF 4'380.– le spese procedurali (CHF 4'000.– per la tassa di decisione e CHF 380.– per la tassa di stesura). Al dibattimento, il DFF ha chiesto di aggiungere CHF 1'000.– quale emolumento per sostenere l'accusa (cfr. act. SK. 4.721.047).

La Corte ritiene che un emolumento complessivo di CHF 5'380.– non appaia inadeguato al caso concreto.

4. Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l'emolumento di giustizia varia tra i CHF 200.– e i CHF 50'000.– (art. 7 lett. a RSPPF).

Nel caso in esame l'emolumento legato all'attività di questo Tribunale è fissato a CHF 2'000.–, importo adeguato per cause come quella in esame.

5. In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP).

Essendo l'imputato stato condannato, le spese procedurali, che ammontano a complessivi CHF 7'380.– sono poste interamente a suo carico.

VI. Indennità

1. Nella procedura giudiziaria, all'imputato che ha beneficiato dell'abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d'ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un'indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti (art. 99 cpv. 1 DPA e art. 101 cpv. 1 DPA, applicabili per rinvio dell'art. 79 cpv. 1 DPA). In questo caso, l'indennità è a carico della Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA). Giusta l'art. 101 DPA, nel procedimento giudiziario il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi sul diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte. Le spese necessarie per la difesa fanno parte degli altri pregiudizi ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 DPA (DTF 115 IV 156 consid. 2.c).

2. Al dibattimento, il difensore di A., che ha postulato il proscioglimento del suo assistito, ha presentato un'istanza di indennità per ingiusto procedimento, chiedendo il riconoscimento dell'importo di CHF 25'872.– per i costi sostenuti per il patrocinio legale dell'imputato (cfr. act. SK 9.720.010; 9.721.114; 9.721.070-072).

Nel caso concreto, considerato che l'imputato è stato riconosciuto autore colpevole, l'istanza d'indennità deve essere respinta.

La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuto autore colpevole di:

1.1 comunicazione d'informazioni false (art. 45 cpv. 1 LFINMA, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019);

1.2 violazione dell'obbligo di comunicazione (art. 37 cpv. 1 LRD).

2. A. è condannato:

2.1 a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di CHF 240.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

2.2 al pagamento di una multa di CHF 8'000.–; in caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di tre mesi;

2.3 al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 7'380.– (composte da CHF 5'380.– quali emolumenti del DFF e da CHF 2'000.– per la presente procedura giudiziaria).

3.           L'istanza di indennità presentata da A. è respinta.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Giudice unico                                                                      Il Cancelliere

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Signora Lucienne Fauquex, Procuratrice federale (atto giudiziale)

- Dipartimento federale delle finanze, Dr. Christian Heierli, Capo del Servizio di diritto penale (atto giudiziale)

- Avv. Rossella Dressi Petrini (atto giudiziale)

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:

- Dipartimento federale delle finanze (per l'esecuzione)

- Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in applicazione analogica dell'art. 3 n. 29 e 30 dell'ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali [RS 312.3])

Informazione sui rimedi giuridici

Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale

L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L'appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rimedi giuridici del difensore d'ufficio e del difensore di fiducia

In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP).

Il difensore di fiducia può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale (art. 429 cpv. 3 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

                                                                                                                                                       Spedizione: 25 marzo 2024

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